Il consumatore non è tenuto a pagare il venditore in caso di fornitura di gas non richiesta

La norma prevista all’articolo 57 del codice del consumo si applica anche al condominio ritenuto consumatore
Consumatore
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Con l’ingresso di nuovi soggetti nel libero mercato dell’energia l’utente è esposto a pratiche commerciali aggressive o addirittura scorrette. Viene in soccorso il Codice del consumo che può essere applicato anche al Condominio ritenuto “Consumatore” da una innovativa sentenza del Tribunale di Lecce.

La filiera energetica oggi è composta da una serie di fasi che intercorrono tra la produzione ed il consumo da parte del cliente finale: generazione, distribuzione, vendita. Con la legge sulla liberalizzazione del mercato la vendita è consentita a più operatori. Proprio l’ingresso di questi ultimi soggetti espone il mercato a pratiche commerciali aggressive e scorrette.

La sentenza n. 1151/2019 della Seconda sezione civile del Tribunale di Lecce affronta il caso tra un rivenditore di gas e un Condominio che disconosce la firma del contratto e contesta la fornitura (seppur ricevuta per circa un anno).

La controversia si è conclusa con il rigetto delle richieste del Reseller/Rivenditore e con l’accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa del Condominio.

Il rivenditore di gas conveniva in giudizio il Condominio per la condanna al pagamento di € 12.640,34 per fatture insolute e, in subordine, per la condanna a titolo di arricchimento ex articolo 2041 codice civile La società sosteneva di essere subentrata nella fornitura di gas a seguito di contratto sottoscritto dall’Amministratore e di essere creditrice per forniture dal 2015 al 2016, e che il Condominio aveva provveduto al pagamento di due fatture pari a € 536,80, e che il contratto si poteva ritenere concluso per facta concludentia.

Si costituiva il Condominio e contestava l’esistenza del contratto e disconosceva la firma apposta. Censurava il comportamento del Rivenditore di gas  per aver agito senza un valido contratto e sosteneva l’illiceità delle fatture, evidenziando che nel caso di specie il Condominio era un “Consumatore”.

Secondo la difesa del convenuto, il Condominio è un «consumatore» e quindi si applicano le norme del Codice di Consumo come statuisce la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 10679 del 22 Maggio 2015, secondo cui si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’Amministratore in rappresentanza dei singoli Condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Ciò appurato va applicato anche al Condominio la norma dell’articolo 57, comma 1, del C.d.C., che prevede  che in caso di fornitura di gas non richiesta il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione.

Evidenziava ancora il Condominio che nel caso in esame non poteva neppure applicarsi l’articolo 2041 codice civile. Se il Condominio/Consumatore fosse comunque rimasto obbligato a corrispondere, nonostante la mancanza di richiesta, una somma di denaro seppur a titolo di indebito arricchimento, sarebbe completamente frustata la ratio della norma citata che vuole esonerare il consumatore stesso da ogni conseguenza dell’iniziativa da lui subita e sanzionare il fornitore stesso per il fatto di coloro che ad esso sono collegati nell’attività commerciale e nell’acquisizione della clientela.