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DDL concorrenza: sì del Senato, dopo mesi di stallo in Commissione

DDL concorrenza
DDL concorrenza

Approvato con 180 voti a favore, 26 contrari e un astenuto, a Palazzo Madama, il DDL Concorrenza.

Le modifiche su cui verteva il DDL afferivano ai servizi pubblici locali, gas, porti, concessioni idroelettriche, farmaci e strutture sanitarie private, sistema di produzioni di medicinali emoderivati, ispezioni dell’Antitrust, rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica delle piattaforme digitali.

 

DDL concorrenza: una strada ancora in salita

Dopo circa sei mesi, il DDL Concorrenza incassa il primo voto favorevole al Senato (il disegno originario era stato presentato il 3 dicembre del 2021).

Nonostante i paventati accordi tra le forze di maggioranza dei giorni scorsi, però, la strada sembra essere ancora in salita, in attesa di essere portato alla Camera per una seconda lettura e tornare poi, a Palazzo Madama.

Per essere definitivamente approvato, con larga probabilità, non prima di agosto.

Saranno sottoposti al vaglio della Camera dei Deputati alcuni temi che - volutamente- non sono stati sviscerati al Senato: dai trasporti pubblici locali alla riforma dei taxi.

La coperta, però, è corta.

Il Pnrr pone come traguardo l’entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 per la fine del 2022 (decreti attuativi compresi) ed inoltre, il disegno di legge è stato qualificato come connesso alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021.

 

DDL concorrenza: intesa sulle concessioni balneari

In Senato sono state approvate modifiche su servizi pubblici locali, gas, porti, concessioni idroelettriche, farmaci e strutture sanitarie private, sistema di produzioni di medicinali emoderivati, ispezioni dell’Antitrust, rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica delle piattaforme digitali.

Tuttavia, il traguardo più auspicato è stato proprio il raggiunto accordo sulle nuove regole per le concessioni balneari.

Da assegnare al seguito di gare a partire dal primo gennaio 2024.

Il procedimento di concessione, così, si velocizza sensibilmente, portando i Comuni ad intervenire per il blocco e/o lo slittamento del bando solo allorquando siano presentate ragioni oggettive e connesse a contenziosi in atto; comunque prevedendo un periodo di sospensione che arriverebbe non oltre il 31.12.2024.

Nel corso del 2024 il governo dovrà trasmettere due relazioni sullo stato delle gare, evidenziandone l’esito e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione.

Il DDL concorrenza, tuttavia, ha tralasciato di individuare la soluzione del nodo indennizzi: saranno infatti i decreti attuativi a definire i «criteri uniformi», vale a dire omogenei da nord a sud, per la quantificazione dei rimborsi da riconoscere al concessionario uscente, a carico del concessionario subentrante.

Nonostante si sia già statuito che i risarcimenti dovranno essere a carico dei nuovi concessionari, le restanti tematiche si decideranno tutte con il Dlgs che dovrà essere proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero del Turismo con l’intervento del Dicastero di Transizione ecologica, Economia, Sviluppo e Affari regionali.

Tra gli altri punti da definire con il decreto attuativo restano: la garanzia di varchi per il libero e gratuito accesso, un tetto ai lotti e il loro frazionamento a tutela delle Pmi, adeguata considerazione ai fini dell’aggiudicazione di qualità e condizioni di servizio, criteri uniformi per i canoni annui.

Per quanto riguarda, invece, le concessioni idroelettriche, slitta di un anno (al 31 dicembre 2023), il termine entro il quale le procedure di assegnazione devono essere avviate dalla regione.

Per le concessioni che abbiano un termine di scadenza inferiore al dicembre 2024 - o siano già scadute- il DDL Concorrenza ha previsto che le Regioni potranno prorogare le stesse a favore del preesistente concessionario fino a tre anni oltre la data di entrata in vigore della legge, stabilendo il canone ulteriore dovuto.

Non vi è stata alcuna discussione sull’obbligo per gli enti locali, negli appalti sopra soglia comunitaria, di giustificare con una motivazione anticipata la scelta di ricorrere alla gestione in-house, così come l’obbligo di un sistema di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, inizialmente previsto solo per l’in-house.

Il ddl concorrenza ha previsto, altresì, nel passaggio in Senato la reintroduzione, rispetto al testo base del governo, della possibilità per le Autorità portuali di sottoscrivere, nell’ambito delle procedure di affidamento delle concessioni, accordi integrativi o sostitutivi con i privati, misura che secondo alcuni addetti ai lavori comporta il rischio che il contenuto delle concessioni possa essere ispirato almeno in parte dallo stesso concessionario.

Nulla di fatto, invece, sui farmaci generici e sui rifiuti.

Per i primi, resta in campo la disciplina in vigore sul patent linkage”.

Per i secondi, invece, la disciplina resta invariata.