Caro carburanti e il reato di manovre speculative su merci

Manovre speculative su merci e il caro carburanti
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Caro carburanti e il reato di manovre speculative su merci

Caro carburanti, accelera l'indagine della Procura di Roma avviata nei giorni scorsi e relativa all'aumento del prezzo della benzina, del gas e dell'energia elettrica.

I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Franco Lo Voi, hanno individuato il reato di "manovre speculative su merci," fattispecie prevista dall'articolo 501 bis del codice penale.
 

Caro carburanti: norma in contestazione: articolo 501-bis codice penale - Manovre speculative su merci

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

3. L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 (2) del codice di procedura penale.

4. La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.

La norma ipotizzata dalla Procura capitolina nell’ambito delle indagini, ancora contro ignoti.

Al riguardo, si osserva che il reato in provvisoria contestazione, ha una  articolata struttura ed una relativamente recente storia, oltre che una assai  episodica applicazione.  Esso, infatti, è stato delineato in sede di novellazione codicistica a  seguito della entrata in vigore del decreto legge n.704 del 1976, convertito  con modificazioni con legge n. 787 del 1976.

La sua introduzione era  chiaramente finalizzata, in un'epoca segnata da gravi crisi economiche per lo  più legate alle tensioni internazionali riguardanti il mercato degli idrocarburi,  ad impedire che siffatte tensioni economiche, non oggetto di un facile  controllo da parte dei Governi locali dei Paesi, come il nostro, importatori delle  indicate materie prime, potessero essere prese a spunto, ampliandone  ingiustificatamente la portata in ambito nazionale, per la realizzazione nel  mercato interno di manovre esclusivamente speculative su merci di largo  consumo. 

Si tratta, in primo luogo, di un "reato proprio"; infatti, pur a dispetto  della possibile attribuzione della condotta delittuosa a "chiunque", così come  indicato nel testo normativo, questa, per come successivamente specificato  nella stessa norma precettiva, deve essere stata posta in essere da un  soggetto che abbia operato "nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o  commerciale" (così art. 501- bis, comma primo, cod. pen., con espressione  richiamata anche al successivo comma secondo). 

Un siffatto costrutto linguistico, attraverso l'uso del sostantivo  "esercizio" (espressione questa che nel suo significato richiama una condotta  di tipo sistematico o, comunque, metodicamente ripetuta), appare riferirsi non  allo svolgimento del tutto occasionale ed estemporaneo dell'attività in discorso  ma al fatto che questa sia praticata da parte di chi ad essa sia addetto con  una certa stabile continuità. 

Si è, pertanto, di fronte ad un "reato proprio" in quanto lo stesso potrà  essere commesso solo da chi rivesta, dal punto di vista operativo, la qualifica  soggettiva di esercente, nell'accezione dianzi delimitata, un'attività produttiva  ovvero commerciale avente oggetto determinati beni o servizi. 

Questo con riferimento al profilo dell'agente; riguardo alla condotta deve  osservarsi che essa può presentarsi sotto due forme, rispettivamente  disciplinate, pur con identità di sanzione, nel primo e nel secondo comma  dell'articolo di codice in questione. 

Essa, infatti, può consistere, secondo la previsione di cui al primo  comma della disposizione in esame, nella realizzazione di manovre speculative  ovvero nell'occultamento, accaparramento od incetta di materia prime, generi  alimentari di largo consumo o di prodotti di prima necessità, in modo atto a  determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, oppure, e questa  è la previsione contenuta nel comma secondo dell'art. 501-bis cod. pen., nella  condotta di chi, consapevole della esistenza delle condizioni di rarefazione o di  rincaro sul mercato interno dei prodotti di cui sopra, ne sottragga  all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. 

Mentre la prima fattispecie parrebbe riconducibile ad una ipotesi di reato  di pericolo, sebbene di pericolo concreto, in quanto la locuzione "atta a  determinare..." evidenzia chiaramente la mera attitudine di una determinata  condotta alla produzione di un effetto, ma non impone anche, ai fini della  integrazione del reato, che questo si sia realizzato, la seconda individua una fattispecie di pura condotta in quanto, presupposta la situazione di "crisi del  mercato".

Il reato è perfezionato sulla base della semplice sottrazione,  all'utilizzazione od al consumo di rilevanti quantità di un determinato  prodotto, in relazione al quale si era manifestata rarefazione o rincaro sul  mercato. 

Mentre i concetti di occultamento, accaparramento ed incetta,  corrispondendo a fenomeni naturalistici sono facilmente indentificabili nella  condotta di chi, avendoli prodotti, sottragga, tenendoli nascosti e negandone la disponibilità, in via primaria al mercato determinati beni, ovvero li  accumuli, acquisendoli presso altri soggetti, in misura ampiamente superiore  ai propri bisogni imprenditoriali, senza riversarli sul mercato, più complessa è  l'attribuzione di significato alle parole "compie manovre speculative".

L’espressione “compie manovre speculative” si deve ritenere valga a descrivere la condotta di chi intenda - peraltro attraverso il  compimento di azioni per Io più riconducibili, appunto, all'occultamento,  l'accaparramento o l'incetta - conseguire un guadagno parassitario attraverso  lo stravolgimento consapevole e voluto del bilanciamento fra la domanda e  l'offerta di un bene avente le caratteristiche descritte dalla norma  incriminatrice, onde renderne così artatamente più elevato il prezzo di  cessione. 

Ai fini della integrazione del reato le merci debbono avere la natura o di  materie prime (e ciò è logico ove si rifletta sulla descritta genesi della norma)  ovvero di generi alimentari di largo consumo (beni questi che, per lunga  tradizione storica, in caso di crisi, sono i primi in relazione ai quali si dubita  del corretto funzionamento del mercato; basti, al proposito, rileggere le prime  pagine del Capitolo XII de "I promessi sposi" laddove si rileva come, in caso di  penuria di disponibilità, i generi alimentari siano immediatamente soggetti a  tensioni economiche) o i "prodotti di prima necessità", dovendosi per tali  intendere quelle merci, di vario genere, la cui disponibilità è indispensabile per  lo svolgimento di una vita libera e dignitosa. 

Sul punto la assai numericamente contenuta giurisprudenza della cassazione ha chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che le categorie di merci  dianzi elencate sono tutte riferibili a beni mobili, dovendosi, pertanto  escludere dal fuoco della norma in questione le eventuali manovre speculative  aventi ad oggetto beni immobili quali edifici o terreni (Corte di cassazione,  Sezione VI penale, 26 maggio 1979, n. 2030, ord.) 

Come si accennava, quanto alla ricorrenza della fattispecie di cui al  primo comma, l'evento da cui dipende l'esistenza del reato è identificabile  nella possibile rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci oggetto  della condotta dell'agente; è evidente che il rincaro o la rarefazione debbono  assumere della forme, per intensità e durata, di assoluta eccezionalità, posto  che, diversamente, qualunque momentanea penuria di merci, essendo questa  fisiologicamente idonea a comportare, per la stessa dinamica del punto di  equilibrio fra la domanda e l'offerta, un aumento dei prezzi del genere in questione, potrebbe costituire il limite per la contestazione del reato in  questione. 

Con riferimento al concetto di "mercato interno", come è stato segnalato  dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con affermazione che, per quanto  piuttosto datata (ma, peraltro, mai contrastata, quanto meno in sede di  legittimità), appare ancora perfettamente conforme al dettato ed allo spirito  della norma in esame, questo, sebbene non debba essere inteso come tale da  esaurire l'intero mercato nazionale, deve tuttavia intendersi evocabile  solamente ove di tratti di fenomeni atti a implicare - stante le dimensioni '  dell'impresa interessata dalla manovra speculativa, la notevole quantità delle  merci oggetto di essa e la probabile influenza che la manovra potrebbe avere  sui comportamenti di altri operatori del mercato - il coinvolgimento nel  meccanismo di ingiustificato aumento dei prezzi non di una fetta solamente  marginale del mercato, avente, pertanto, una rilevanza solo microeconomíca,  ma di una, se non generalizzata, significativa parte di esso. 

Caro carburanti: la diffusa influenza del fenomeno sull'andamento dei prezzi, in  particolare su quelli al consumo, deve essere, infatti, tale da comportare un  serio pericolo per la situazione economica generale, tale cioè da determinare i  suoi effetti non esclusivamente su di un ambito meramente locale di mercato,  ma su una zona sufficientemente ampia del territorio nazionale sì da integrare  un situazione di pericolo e di possibile nocumento per la economia pubblica  generale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 ottobre 1989, n. 14534;  nello stesso senso, in precedenza, anche Corte di cassazione, Sezione VI  penale, 18 marzo 1983, n. 2385). 

La norma incriminatrice è stata applicata raramente, vedremo se anche questa volta rimarrà una mera ipotesi investigativa o si concretizzerà in un processo nei confronti di chi è sempre pronto ad approffitare di ogni disgrazia o calamità per mero profitto.

Caro carburanti - Manovre speculative su merci, rassegna giurisprudenziale:  Art. 501-bis - Manovre speculative su merci (1) del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)