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Superbonus: per le villette c'è la proroga a settembre

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Superbonus: per le villette c'è la proroga a settembre

Arriva con il superbonus la proroga al 30 settembre se i lavori delle villette sono conclusi entro il 30%. Inoltre, l’energia e la riduzione dell’iva sul gas e sul metano per le auto: sono queste le ulteriori novità introdotte dal Governo Draghi con il decreto superbonus.
 

Superbonus: quali sono le novità

Arriva con il superbonus la proroga al 30 settembre se i lavori delle villette sono conclusi entro il 30%.

Per quanto riguarda i crediti in materia di edilizia si prevede la possibilità per le banche di cedere il credito ai clienti prima dell’ultima cessione.  Sono queste le principali tematiche indicate nel decreto che potrebbe essere analizzato dal Governo nella prossima settimana. Si tratta di un decreto  da 5 miliardi di euro.

Inoltre, nel decreto il Governo analizzerà anche il tema dell’energia e della riduzione dell’iva sul gas e metano per le auto. È doveroso evidenziare che tale intervento è successivo al via  libera alla risoluzione sul documento di economia e finanza  votata in Parlamento lo scorso 21 aprile.

Per quanto riguarda la proroga per il superbonus dei lavori delle villette è avvenuto lo slittamento dei termini da giugno a settembre. Infatti, entro settembre si dovranno completare i lavori nella misura del 30%.

Ulteriore tema analizzato nel decreto superbonus è quello dei rincari delle materie prime.  È evidente che le difficoltà legate al reperimento delle materie prime abbiano reso l’intervento del Governo sempre più necessario.

Altro problema che il Governo dovrà risolvere è quello del settore edilizia frenato con il decreto anti frode dello scorso dicembre. Tale decreto aveva bloccato le cessioni sui crediti e aveva costituito uno stop per tutti i lavori.

Il governo del decreto superbonus dovrà porre  rimedio al problema prodotto dalle cessioni del credito. Infatti, se questo da una parte ha bloccato le frodi, dall’altra parte ha bloccato la circolazione dei crediti da parte delle Banche.

Infatti, sia la banca Intesa sia l’Unicredit hanno evidenziato il rischio di esaurimento del plafond crediti in compensazione. È evidente che il dl n. 14 del 2022, anche detto decreto taglia bollette, abbia introdotto la quarta cessione del credito.  Tuttavia, tale misura è stata valutata non adeguata.

Appare difficile che si possa introdurre una ulteriore proroga per le comunicazioni dei crediti in dichiarazione. Infatti, il temine per le persone fisiche, essendo legato all’avvio del modello 730, è al 29 aprile 2022.
 

Opinioni sul superbonus

Luca Sut, deputato del Movimento 5 Stelle ha affermato : “sembra siano accolte dal governo le nostre richieste dopo l'approvazione del Def e della risoluzione. Siamo fiduciosi che arriverà la proroga per le villette unifamiliari e siamo al lavoro per consentire alle banche di cedere il credito ai propri clienti prima della quarta cessione. In discussione ancora la possibilità di cedere crediti frazionati”.
 

Cosa è il superbonus?

Il superbonus è l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020, anche detto Decreto Rilancio. Esso prevede una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi volti a garantire l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici.

La stessa installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica  do veicoli elettrici rientra negli interventi agevolati.  

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in relazione ai soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  1. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
  2. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

La medesima scadenza è stata prevista per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.
 

I Beneficiari del superbonus

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.