Tax credit canoni di locazione per hotel e per le imprese turistiche

bonus canoni locazione
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Tax credit canoni di locazione per hotel e per le imprese turistiche
 

Il settore alberghiero si avvantaggia di un ulteriore “bonus”, vediamo di cosa si tratta.

Alle imprese alberghiere (ma anche a tutte le imprese operanti nel settore turistico e alle imprese operanti nella gestione delle piscine) è riconosciuto il “bonus canoni di locazione”.

Il bonus spetta, con riferimento ai canoni di affitto versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, in presenza di una riduzione del fatturato, nel mese di riferimento del 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019[1] e spetta unicamente per i canoni di locazioni pagati entro il 30 giugno 2022.

Per usufruire del “bonus canoni di locazione” occorre presentare all’Agenzia delle Entrate - entro il 28.2.2023 - una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” - utilizzando l’apposito modello approvato con Provvedimento del 30 giugno 2022 - attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dal “temporary framework[2]”.

Dal giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, che comproverà l’avvenuta trasmissione dell’atto notorio, il tax credit potrà essere utilizzato in compensazione mediante il “modello F24” (codice tributo “6978”, anno di riferimento “2022”, anno ove il credito di imposta è riconosciuto).

Il “bonus canoni di locazione” migliorerà, di fatto, la posizione finanziaria dell’impresa alberghiera minimizzando il pagamento delle imposte (l’impresa alberghiera, infatti, utilizzerà il bonus per i versamenti fiscali) oppure, in alternativa, minimizzando il pagamento dei canoni di affitto.

È possibile, infatti, cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

In questo caso la cessione del credito dovrà essere comunicata a cura del cedente (compilando la Sezione III del quadro A del modello), mentre il cessionario dovrà comunicare la propria “accettazione del credito” (mediante le funzioni disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate).

Il cessionario, avvenuta “l’accettazione”, utilizzerà il credito d’imposta con le medesime condizioni e modalità applicabili al cedente utilizzando il codice tributo “7741” in luogo del codice tributo “6978” che, pertanto, è utilizzabile solo dal cedente.

Si ricorda, infine, che il credito, per ciascun contratto di locazione deve essere ceduto per l’integrale importo, non essendo ammessa la parziale cessione.

Alla luce di quanto precede è caldamente consigliabile, qualora fosse intenzione dell’impresa alberghiera fare proprie le agevolazioni in argomento, affidarsi a professionisti di settore.

Note

[1] Spetta anche assenza del calo del fatturato anche ai soggetti che hanno il domicilio fiscale/sede operativa nel territorio di un Comune colpito da un evento calamitoso il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).

[2] Per il “temporary framework” occorre attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.