x

x

Locazione: il giudice può valutare liberamente accordo di riduzione del canone

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 764 del 2022
locazione
locazione

Locazione: per la Cassazione il giudice di merito può valutare liberamente l'accordo di riduzione del canone

La corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7644 ha evidenziato la libera valutazione del giudice in materia di accordo di riduzione del canone di locazione. Decisivi per l’annullamento della richiesta dell’Erario pubblico sono state le prove dei versamenti disposti dal conduttore. Ma quali sono le motivazioni poste alla base dell’ordinanza della Cassazione?

 

Locazione: l'ordinanza n. 7644 del 2022 emessa dalla corte di Cassazione

Liberamente valutabile dal giudice di merito è l’accordo di riduzione del canone di locazione, espressamente pattuito dalla scrittura privata non registrata. Essa costituisce mero indizio da valutare insieme ad altri dati probatori. Sono stati decisivi per l’annullamento della richiesta dell’Erario pubblico la prova degli avvenuti versamenti disposti dal conduttore in favore del locatore.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7644 del 2022 ha dichiarato inammissibili le richieste dell’Agenzia delle entrate sull’irrilevanza fiscale della scrittura privata non registrata.  Inoltre, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la scrittura privata è priva di data certa.
 

La corte di Cassazione e locazione: principio generale

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 60 del 2010. Infatti, ha affermato che la registrazione dell’accordo di modifica del canone di locazione non rappresenta un onere probatorio in capo al soggetto contribuente. In tal modo non possono escludersi altri ed ulteriori mezzi di prova.

La corte di Cassazione riprende i principi generali, come quello sussumibile dall’art. 2704 c.c.

 Infatti, l’art. 2704 c.c. sancisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione  non è certa  e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata  può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

La Cassazione sulla locazione: valenza probatoria del patto

La Corte di Cassazione ha precisato con l’ordinanza del 9 marzo 2022 che la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non deve essere necessariamente registrata. Infatti, la registrazione dell’accordo di modifica non può e non deve costituire obbligo fiscale posto in capo al contribuente. Esso opera soltanto sotto il profilo probatorio.

Essa può risultare necessaria per motivi di ordine probatorio, ossia al fine di dimostrare la sussistenza di un minor reddito conseguito e di conseguenza della minore imposta dovuta, senza che ciò possa escludere l’uso di ulteriori e diversi mezzi probatori.

Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rivendicato l’avviso IRPEFF al fine di procedere al recupero a tassazione del canone per la locazione di pareti per finalità pubblicitarie.  Il contribuente si era opposto all’atto impositivo dinanzi alla commissione tributaria provinciale, sostenendo di aver sottoscritto con il conduttore un accordo di modifica del canone di locazione, ridotto del 70 %.

L’ufficio aveva contestato quanto affermato dal conduttore, sostenendo la  non opponibilità in quanto non registrato e privo di data certa.

La commissione tributaria Regionale, riformando la sentenza di rigetto del ricorso, aveva affermato che la scrittura privata di riduzione del canone locativo, anche se non registrata, non era priva di rilevanza probatoria e poteva essere liberamente valutata unitamente ad ulteriori elementi di prova.

Dai documenti bancari si è evidenziato l’esistenza di un versamento di importo corrispondente al canone ridotto.  Si è ritenuto che il reddito oggetto tassazione dovesse essere corrispondente ad un importo minore.