Prime analisi e riflessioni sulla bozza del decreto legge del PNRR in tema di giustizia tributaria

Ombre
Ph. Cinzia Falcinelli / Ombre

Prime analisi e riflessioni sulla bozza del decreto legge del PNRR in tema di giustizia tributaria

 

La bozza del decreto legge recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesioneintroduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficiente il sistema della giustizia tributaria e ridurre il carico delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

Più nel dettaglio, l’articolo 16 della bozza del decreto legge in esame introduce disposizioni tecniche per l'attuazione della Riforma della Giustizia tributaria prevista dal PNRR, apportando modifiche puntuali ai seguenti disposti normativi fondamentali in materia quali:

  • il Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 545/1992;
  • il Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546/1992;
  • il Decreto legislativo del 14 novembre 2024 n. 175, ossia Testo unico della giustizia tributaria”;
  • la Legge 31 agosto 2022 n. 130.

Queste modifiche si inseriscono nel più ampio contesto della riforma della giustizia tributaria, già avviata con la Legge del 31 agosto 2022, n. 130, che ha istituito la “Quinta Magistratura Tributaria” ed ha introdotto significative innovazioni nell'ordinamento giudiziario tributario quali la trasformazione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali in Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di rafforzare l'indipendenza e la terzietà del nuovo magistrato tributario professionale selezionato mediante concorso pubblico.

Pertanto, le modifiche introdotte dall'articolo 16 della bozza del decreto legge in esame hanno carattere tecnico-organizzativo e mirano a garantire maggiore certezza del nuovo assetto della giustizia tributaria e si collocano nell'ambito degli obiettivi del PNRR, che prevede una "risposta organica e di sistema per risolvere molte delle problematicità insite nel precedente assetto ordinamentale" della giustizia tributaria, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2024.

Tanto premesso, si analizzano brevemente le principali modifiche apportate alla giustizia tributaria con la bozza del decreto in esame.

Modifiche al Decreto Legislativo n. 545/1992

Il comma 1 del citato art. 16 della bozza interviene sul Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545 rubricato in “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione”, prevedendo testualmente:

“1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’interpello per ricoprire la funzione di presidente»;

b) all’articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede», sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

c) all’articolo 4-quinquies, comma 1, ultimo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all’articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».”

 

Ebbene il suddetto comma introduce tre significative modifiche:

  • all'articolo 2, comma 1, viene precisato il momento temporale di riferimento per i requisiti necessari alla nomina dei Presidenti delle Corti di giustizia tributaria.

Il riferimento, infatti, non è più generico "alla nomina", ma viene specificato che i requisiti devono sussistere "alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente". Questa modifica certamente introduce maggiore certezza temporale nel procedimento di selezione;

  • all'articolo 4-quater, comma 2, viene ampliata la composizione della commissione esaminatrice. Oltre al Presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado che la presiede, può ora presiedere anche "il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado". Questa modifica amplia le possibilità organizzative e la flessibilità nella costituzione delle commissioni;
  • all'articolo 4-quinquies, comma 1, viene aggiornata la terminologia relativa al tirocinio dei magistrati tributari. La formulazione precedente faceva riferimento ai soli "magistrati tributari affidatari", mentre ora si fa riferimento a "i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3", ampliando così la platea dei soggetti presso i quali può essere svolto il tirocinio.

 

Modifica al Decreto Legislativo n. 546/1992

Una delle novità più rilevanti viene introdotta dal comma 2 del citato art. 16 della bozza che prevede l’innalzamento della soglia di valore entro cui il giudice monocratico può decidere le controversie tributarie, portandola da 5.000 a 10.000 euro.

Infatti, il comma 2 interviene sull'articolo 4-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 rubricato in “Competenza del giudice monocratico”, prevedendo testualmente:

“2. All’articolo 4-bis, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro». “

Questa modifica entrerà in vigore per i ricorsi notificati a decorrere dall’01 marzo 2026.

Tanto si evince dal successivo comma 6 del citato art. 16 della bozza il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 (relativo all'innalzamento della soglia di valore da 5.000 a 10.000 euro) e al comma 3, lettera d), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° marzo 2026, garantendo un periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove previsioni normative.

La suddetta modifica risponde all'esigenza di aggiornare i valori economici di riferimento nel processo tributario, tenendo conto dell'evoluzione economica, dell'inflazione e mira, al contempo, a spostare su un binario più rapido e meno oneroso (quale appunto quello del giudice monocratico) una quota significativa del contenzioso tributario, stimata intorno al 70% delle liti tributarie di primo grado, anche per deflazionare il contenzioso tributario in Cassazione.

Da questo si evince che ratio della riforma è chiaramente deflattiva in quanto:

  • da un lato, mira a consentire al giudice monocratico di occuparsi di un maggior numero di cause di modico valore,
  • dall’altro, alleggerisce il lavoro dei collegi, riservando a loro le controversie di maggiore complessità e valore.

 

Modifiche al Testo unico della giustizia tributaria, Decreto legislativo n. 175/2024

Il successivo comma 3 del citato art. 16 della bozza, modifica il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, meglio conosciuto come “Testo unico della giustizia tributaria”, che, come è noto, entrerà in vigore il 01 gennaio 2027.

Tale data, infatti, è stata fissata dall'art. 4 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. decreto Milleproroghe 2026), che ha rinviato di un anno l'applicabilità dei Testi Unici della riforma tributaria, compreso quello della giustizia tributaria.

Ebbene, al suddetto decreto vengono previste le seguenti modifiche, sostanzialmente speculari a quelle introdotte per i precedenti Decreti Legislativi nn. 545 e 546/1992:

All'articolo 3, comma 1, viene operata la medesima precisazione temporale già vista per l'articolo 2 del decreto n. 545/1992, sostituendo "alla nomina" con "alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente".

All'articolo 8, comma 2, viene introdotta la stessa possibilità di presidenza della commissione esaminatrice da parte del presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, in aggiunta al presidente di secondo grado.

All'articolo 9, comma 2, viene aggiornata la terminologia relativa ai soggetti presso i quali può essere svolto il tirocinio, facendo riferimento a "i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4".

 

Modifiche in tema di Concorso di magistratura tributaria

La bozza di decreto interviene anche sulla disciplina delle prove scritte del concorso per magistrato tributario, per il quale rimane la prova preselettiva (art. 1, comma 10-bis, Legge 130/2022).

In particolare, il comma 4 dell’articolo 16, interviene sull'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rubricato in “Disposizioni in materia di giustizia tributaria”, modificando sostanzialmente la struttura della prova scritta per l'accesso alla magistratura tributaria.

In particolare, il comma 4 testualmente dispone:

“4. All’articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova”.

 

Ebbene, in base alla nuova formulazione, la prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati:

  • il primo elaborato in diritto tributario.
  • il secondo elaborato in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario.

Gli elaborati sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell’imminenza della prova, garantendo così trasparenza e imparzialità nella selezione delle tracce.

C’è, però, da precisare che il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992 (prossimo art. 5, comma 3, Testo Unico n. 175/2024), che non risulta oggetto di alcuna specifica modifica legislativa, prevede ancora la prova teorico - pratica di diritto processuale tributario.

Più nel dettaglio il succitato comma 3 testualmente prevede:

“3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.”

 

In definitiva, le prove scritte si dovranno svolgere in tre giorni:

  • nei primi due giorni ci sarà il sorteggio per i due elaborati scritti di diritto tributario e di diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario;
  • nel terzo giorno si svolgerà la prova teorico – pratica di diritto processuale tributario (come testualmente previsto dal succitato comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992).

 

Modifiche di natura organizzativa e gestionale.

Infine, la bozza del decreto legge prevedono ulteriori importanti novità ed interventi di natura organizzativa e gestionale.

Infatti, i successivi commi 7, 8, 9, e 10 del citato art. 16 della bozza, prevedo una nuova articolazione territoriale del Dipartimento della giustizia tributaria, con l'obiettivo di completare il processo di riforma e riorganizzazione della giustizia tributaria avviato con la legge n. 130/2022, la legge n. 111/2023 e il decreto legislativo n. 220/2023.

In particolare, viene prevista la creazione di tre direzioni territoriali a Milano, Roma e Napoli, ciascuna dotata di specifiche competenze in materia di vigilanza, gestione delle risorse, supporto organizzativo e logistico alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado.

Le tre direzioni territoriali hanno sede in:

  • Milano, presso gli uffici di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia;
  • Roma, presso gli uffici di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio;
  • Napoli, presso gli uffici di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Ogni direzione territoriale è articolata in due uffici dirigenziali non generali ed è preposta da un dirigente di livello generale.

Questa riorganizzazione territoriale risponde all'esigenza di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'istituzione di queste direzioni territoriali rappresenta un elemento significativo della riforma, in quanto consente una gestione più capillare e coordinata della giustizia tributaria sul territorio nazionale, distribuendo le competenze amministrative e organizzative in modo più equilibrato tra le diverse aree geografiche del Paese.

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In conclusione, la bozza del decreto legge di riforma della giustizia tributaria si configura come un intervento strutturale e necessario finalizzato a semplificare e rendere sempre più efficiente il sistema della giustizia tributaria, con l’obiettivo di conseguire benefici concreti sia in termini di rapidità dei procedimenti sia di qualità delle decisioni assunte dai nuovi Giudici tributari.

Resta tuttavia imprescindibile la necessità di ulteriori approfondimenti e chiarimenti su alcuni profili al fine di assicurare un assetto organizzativo pienamente coerente ed efficace evitando contrasti normativi.