Tenuità del fatto è preclusa per il furto di 3 finocchi

Tenuità del fatto è preclusa per il furto di 3 finocchi
La tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p. non è applicabile per il furto in un campo di ortaggi
“Sed Lex dura Lex” ammonivano gli antichi e la cassazione sezione V con la sentenza n. 10673/2022, memore del monito, ha applicato la legge annullando la sentenza di assoluzione che aveva applicato la tenuità del fatto a due “ladri” di finocchi.
I Supremi Giudici hanno stabilito che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. : “ è applicabile solo in relazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (comma primo), tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale e trascurando gli effetti del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (comma quarto). E, nel caso di specie, il reato aggravato ritenuto sussistente - dal momento che in nessun luogo della sentenza impugnata emerge l'esclusione della contestata circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - comporta appunto una pena edittale massima di sei anni di reclusione (art. 625, comma primo, cod. pen.)”.
Quindi per i due malcapitati la nostra dura legge prevede il carcere e non la “tenuità del fatto”, perchè per rubare i tre finocchi hanno impiegato violenza sulle cose recidendo un lucchetto, del valore di pochi euro, apposto sul cancello dell’orto.
I paradossi della legge: per tre finocchi è previsto il carcere mentre per chi froda il fisco per centinaia di migliaia di euro (articolo 10-ter decreto legislativo 74/2000) la tenuità del fatto è applicabile, con moderazione.
Come dar torto a Solone: “La giustizia è come una tela di ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono la tela e restano liberi”.