x

x

Furto di oggetti trafugati all’interno di una autovettura

L’aggravante della esposizione per necessità o consuetudine e l’accertamento delle non differibili esigenze
aggravante
aggravante

Il tema affrontato è il contrasto insorto nella giurisprudenza della Suprema Corte tra il riconoscere l’aggravante dell’articolo 625 n. 7 c.p. esclusivamente agli oggetti posti a servizio dell'autoveicolo o in sua normale dotazione o a quelli di difficile asporto, e chi ritiene che tale orientamento riduce impropriamente il campo dell'applicabilità dell'aggravante, lasciandone fuori una pluralità di circostanze di fatto che pure appaiono meritevoli della maggiore tutela apprestata dall'inasprimento sanzionatorio derivante dall'aggravante.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 35699, udienza 12 luglio 2022, depositata il 22 settembre 2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7), c.p. di oggetti trafugati all’interno di una autovettura.

La norma in esame 625 n. 7 codice penale:

Art. 625 - Circostanze aggravanti

1. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

La Suprema Corte osserva che il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Rv. 267466).

In questa prospettiva si è, inoltre, chiarito che devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità, posto che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana” (cfr. Cass., Sez. 5„ n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119).

Si tratta di una questione dirimente perché è necessaria una indagine volta ad accertare il rapporto tra i beni oggetto dell'azione predatoria e le autovetture in cui erano custoditi, nel senso innanzi indicato, nonché se le automobili in questione fossero state lasciate effettivamente incustodite sulla pubblica via e, dunque, esposte alla pubblica fede, con quanto in esse contenuto.

Pertanto, il furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede non ricomprenderebbe soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche i beni che si trovino in tale condizione in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte, da accertarsi in concreto.

Tale ultimo orientamento sembra volto ad estendere il significato delle parole di cui si discute - necessità, consuetudine - fino alle ordinarie esigenze di vita e, quindi, anche alla comodità, avendone ricostruito i concetti in riferimento alle esigenze di una quotidianità scandita da ritmi di esistenza molto intensi, nella quale l'auto è considerata dalla generalità dei consociati un supporto logistico necessario.

Si declinano, così, non implausibilmente, le nozioni normative di necessità e consuetudine in funzione delle ordinarie incombenze della vita quotidiana.

Tuttavia non si condivide questa interpretazione per due ragioni. Da un lato essa appare in inevitabile frizione con la lettera della norma, che ne risulterebbe ampliata oltre misura, fino a tradirne la ragione giustificatrice, rendendo l'aggravante applicabile ad un'infinità di casi concreti, dipendenti da libere se non arbitrarie opzioni del possessore della cosa, difficilmente collocabili nell'ambito di criteri oggettivi e verificabili, come quelli della normale dotazione del veicolo o delle situazioni concrete impellenti ed indifferibili, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé la res furtiva o custodirla più adeguatamente.

D'altro lato l'esegesi cui non si aderisce non sembra tenere in giusto conto la natura di aggravante speciale della norma in questione, che importa un consistente incremento di pena per l'autore del delitto - essendo il furto semplice punito con la reclusione da sei mesi a tre anni mentre il furto monoaggravato con la reclusione da due a sei anni - e che, pertanto, ne impone una interpretazione assolutamente rigorosa.

Queste osservazioni nascono dalla pronunzia della cassazione sezione 5 n. 23068 del 18 maggio 2020 che nel quadro interpretativo appena delineato ha inteso dare seguito all'indirizzo che ha valorizzato la presenza di situazioni concrete impellenti e non diversamente risolvibili, che abbiano indotto la persona offesa a lasciare in auto i beni in seguito divenuti oggetto di furto.

L'orientamento che qui si preferisce, infatti, presenta il pregio di ancorare l'aggravante in parola alla presenza di situazioni concrete oggettive ed in tal senso verificabili dall'interprete, al quale è imposto un onere di puntuale ricerca e motivazione, lasciando nel contempo la possibilità di considerare una consistente, ma non indefinita, casistica di eventi, che pure possono verificarsi nella realtà relazionale di ogni giorno, nelle quali la volontà del possessore del bene è condizionata dalle suindicate circostanze a non portarlo con sé ma a lasciarlo all'interno del veicolo.

Diversamente la giurisprudenza tradizionale, che non si intende respingere ma soltanto rimodulare nel senso anzidetto, riferendosi esclusivamente agli oggetti posti a servizio dell'autoveicolo o in sua normale dotazione o a quelli di difficile asporto, riduce impropriamente il campo dell'applicabilità dell'aggravante, lasciandone fuori una pluralità di circostanze di fatto che pure appaiono meritevoli della maggiore tutela apprestata dall'inasprimento sanzionatorio derivante dall'aggravante.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m. - ha evidenziato che la rado della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede).

Inoltre, si è affermato che, “in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva” (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 - dep. 17/02/2021, Hussein Ezz el Din, Rv. 280492 - 01, che ha rigettato il ricorso dell'imputato - che aveva censurato la decisione di merito che aveva ritenuto l'aggravante- in una fattispecie relativa al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza; conf. Sez. 5, n. 33863/2018, cit., che ha escluso la sussistenza dell'aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiché la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari che le avessero impedito di approntare forme più adeguate di tutela dei propri beni).