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Art. 625 - Circostanze aggravanti

1. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 (1):

[1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (2);

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (3);

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza (4);

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (5);

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (6);

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (7).

2. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 (8).

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 7, L. 103/2017.

(2) Numero soppresso dall’art. 2, L. 128/2001.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 54/1993, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 380, secondo comma, lettera e) c.p.p., nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, dello stesso codice.

(4) Numero così modificato dall’art. 2, L. 128/2001.

(5) Numero inserito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

(6) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(7) Numero aggiunto dal comma 26 dell’art. 3, L. 94/2009.

(8) Numero aggiunto dal comma 26 dell’art. 3, L. 94/2009.

Rassegna di giurisprudenza

Uso di violenza sulle cose e impiego di mezzi fraudolenti

L’aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino (Sez. 5, 42216/2021).

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, della violenza sulle cose, la semplice manipolazione o forzatura, che non determini una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione, non implicando alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione che renda necessaria un’attività di ripristino, non integra la circostanza aggravante suddetta (Sez. 5, 13070/2021).

In caso di furto d’alberi, non è possibile parlare di violenza sulle cose allorché l’agente si limiti a sezionare, per renderlo trasportabile, un albero già abbattuto, destinato ad essere utilizzato come legna da ardere, giacché, in tal caso, non viene operata alcuna trasformazione del bene che sia configurabile come rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione (Sez. 5, 3788/2021).

La violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose, mediante impiego di energia fisica, integrante la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2) c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino (Sez. 5, 11720/2020).

L’aggravante della violenza sulle cose è integrata dall’impiego di energia fisica che importi un mutamento di destinazione della cosa altrui, sicché la rimozione della cosa dalla sua sede rientra a pieno titolo nella previsione normativa (Sez. 5, 15057/2019).

Non è possibile effettuare un allaccio abusivo senza danneggiare, anche solo marginalmente, la linea, talché l’aggravante ex art. 625 comma 1 n. 2 sussiste sempre nell’ipotesi di furto di energia elettrica consumato con la citata modalità (Sez. 7, 13520/2019).

L’aggravante della violenza sulle cose ricorre nel caso della rottura delle placche antitaccheggio su articoli posti in vendita (Sez. 7, 12307/2019).

La forzatura dello sportello di una vettura integra l’aggravante della violenza sulla cosa (Sez. 4, 8955/2019).

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, n. 2, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (Sez. 5, 8846/2019).

Integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene, allontanandosi poi repentinamente, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento invito domino, poiché il soggetto passivo si è privato materialmente del bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (Sez. 4, 36771/2020).

Porto di armi o narcotici

La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 3, con riferimento al porto di un’arma, non determina l’assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4, L. 110/1975, atteso che la circostanza aggravante non postula l’illiceità della detenzione o del porto dell’arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l’impossessamento dei beni mobili (Sez. 1, 12749/2019).

La circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 3 ricorre anche in relazione al porto di un coltello a serramanico (Sez. 4, 10057/2019).

Ai fini dell’aggravante dell’arma anche l’uso di un bastone in legno può dar luogo all’aggravante contestata poiché, ai sensi dell’art. 4 L. 110/1975, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona, quando utilizzati al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo, diventano uno strumento atto ad offendere (Sez. 2, 8474/2019).

 

Fatto commesso con destrezza

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. 2, 35024/2020).

La circostanza aggravante della destrezza prevista dall’art. 625, primo comma, n. 4, richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. L’elemento specializzante dell’aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore si viene a trovare di fronte alla particolare abilità dell’agente nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell’uomo medio, o nell’approfittare della disattenzione del possessore provocata dall’agente (Sez. 5, 35589/2019).

La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (SU, 34090/2017).

L’abilità va valutata non solo per le particolari modalità dell’impossessamento e della sottrazione, ma anche per la capacità dell’agente di creare le condizioni che li hanno resi possibili (nella specie, si è ritenuto integrare il presupposto in fatto della destrezza l’avere l’autrice del reato circuito la vittima con il pretesto di un rapporto sessuale, per poi derubarlo durante la notte mentre l’uomo dormiva) (Sez. 5, 2296/2018).

L’elemento specializzante dell’aggravante della destrezza è la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell’agente nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell’uomo medio o nell’approfittare della disattenzione del possessore provocata dall’agente (Sez. 5, 9723/2019).

Non ricorre l’aggravante della destrezza quando l’autore si sia limitato ad approfittare di un’opportunità favorevole in assenza di controlli (Sez. 5, 12473/2014).

Ricorre l’aggravante della destrezza allorché il soggetto agente abbia posto la vittima in una condizione di minorata difesa della vittima, profittando del suo ricovero ospedaliero e introducendosi nottetempo con abilità nella camera della vittima medesima, dove agiva di soppiatto, armeggiando presso l’armadietto dove era stata riposta la borsa con il danaro (Sez. 5, 10329/2019).

Fatto commesso da tre o più persone o anche da una sola purché travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

L’aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall’art. 625 n. 5, non richiede necessariamente che si tratti di persone riunite né che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione di essa consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l’impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 4, 9461/2019).

L’aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall’art. 625 n. 5 sussiste anche se taluno dei compartecipi non sia stato identificato (Sez. 4, 22029/2015).

L’aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall’art. 625 n. 5 non postula che le persone abbiano agito riunite, e quindi può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto (Sez. 5, 13566/2011).

Fatto su cose esposte alla pubblica fede

Il furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, c. 1, n. 7, solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza (Sez. 4, 21070/2022).

Il concetto di cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede non può essere allargato agli oggetti ingombranti o pesanti che la persona offesa abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché agli oggetti e ai documenti ivi custoditi per necessità oppure per semplice comodità, estendendo il significato delle parole necessità e consuetudine fino alle ordinarie esigenze di vita e, quindi, anche alla comodità (Sez. 5, 23068/2020).

Fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori

Nella nozione di bagaglio del viaggiatore è compreso anche lo zaino (Sez. 7, 10546/2019).

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, co. 1, n. 6 (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest’ultima si qualifica viaggiatore anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo  essendo, a tal fine, rilevante non già l’entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo ‘spostamento in sé  e che anche, in tal caso, l’attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per ‘bagaglio le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 7, 3555/2018).

Deve escludersi la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6 se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta di appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all’interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione (Sez. 5, 17804/2017).

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 6 (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente qualunque tipo di beni, dovendosi intendere per “bagaglio” le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, 44820/2014).

Fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza

In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 comma 1 n. 7, sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini (Sez. 4, 11158/2019).

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, la sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi ubicati in zona demaniale, sul rilievo che si tratta di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede e che non è rilevante, a tal fine, il fatto che l’esposizione non dipenda da un’azione o da un’omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell’aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto (Sez. 5, 3550/2015).

L’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 è configurabile solo quando l’esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del possessore mentre va esclusa quando il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene sulla quale non ha inciso in alcun modo la volontà dell’uomo. Tale soluzione appare la più ragionevole ed aderente al senso della norma in quanto lascia impregiudicata la rilevanza penale del fatto ma rimette alla volontà della persona offesa la perseguibilità dell’autore del reato, in ordine alla cui determinazione non può ritenersi irrilevante la valutazione della personalità del soggetto interessato e della entità del danno (Sez. 4, 10040/2019).

Il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, deve considerarsi aggravato per l’esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura (Sez. 4, 10047/2019).

Integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all’altrui senso di rispetto (Sez. 1, 8634/2018).

Il sistema di irrigazione di un terreno agricolo è esposto a pubblica fede per necessità e per destinazione naturale (Sez. 5, 10391/2019).

 

Fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica

La ratio dell’introduzione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 7-bis viene comunemente individuata nella finalità di apprestare una peculiare tutela alle infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici (in parte indicati dalla stessa disposizione legislativa) a fronte di fenomenologie delittuose (i cosiddetti furti di rame), che, nella valutazione di politica criminale del legislatore, avevano assunto connotazioni allarmanti; in questa prospettiva, la norma assicura al buon andamento del servizio pubblico una più incisiva tutela attraverso la comminatoria di un aggravamento sanzionatorio per la sottrazione di componenti metalliche o di altro materiale dalle relative infrastrutture, ossia dal complesso delle installazioni e degli impianti funzionali all’erogazione del servizio pubblico stesso.

I requisiti della fattispecie circostanziale sono delineati dalla norma su un duplice piano, soggettivo e oggettivo. Soggetto passivo del reato aggravato è il soggetto pubblico o quello privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio. Sul piano oggettivo, viene in rilievo una specifica connotazione della res sottratta: essa deve essere parte, ossia componente dell’infrastruttura (non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie circostanziale un collegamento tra l’una e l’altra derivante da circostanze occasionali), la quale, a sua volta, deve essere funzionale  «destinata», nella locuzione legislativa  all’erogazione del servizio pubblico. Il nesso funzionale che, nei termini indicati, deve connettere la cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico giustifica, sul terreno dell’offensività, l’aggravamento sanzionatorio di un fatto lesivo o, comunque, pericoloso rispetto al buon andamento del servizio pubblico e, dunque, alla conservazione delle condizioni materiali necessarie all’efficiente operatività dell’infrastruttura erogatrice dello stesso servizio (Sez. 5, 26447/2017).

 

Fatto commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria

L’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 8, invero, distingue, ai fini della sussistenza dell’aggravante due diverse ipotesi di furto di animali: a) quello diretto alla sottrazione di bestiame raccolto in gregge o in mandria, nel qual caso l’aggravante deve ritenersi integrata solo ove il furto abbia riguardato almeno tre capi di bestiame; b) quello avente ad oggetto animali bovini o equini, nel qual caso l’aggravante sussiste anche quando sia stato sottratto un solo animale. Nel caso di specie, essendo stato rubato un cavallo, correttamente è stata ritenuta sussistente l’aggravante in questione.

Tale interpretazione nasce dalla stessa formulazione letterale della norma (secondo la quale il furto è aggravato “se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”) e trova logico riscontro nella considerazione che, se anche per i capi bovini ed equini l’aggravante in questione dovesse ritenersi integrata nei casi di furti di almeno tre capi, detta distinzione non avrebbe avuto senso alcuno. La verità è che la norma intende punire più gravemente il furto di animali di piccolo o medio taglio solo se riguardi la sottrazione di tre o più capi, mentre, nel caso di bovini ed equini, animali di maggior pregio e valore, è sufficiente che il furto riguardi un solo capo (Sez. 4, 33325/2015).