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Art. 625-bis - Circostanze attenuanti (1)

1. Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 128/2001.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di furto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis, il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione di coloro che abbiano acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si siano comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare, a prescindere dall'effettivo recupero dell'oggetto materiale della condotta e dell'eventuale contestazione a carico dei detti soggetti di autonome fattispecie di reato (quali, in ipotesi, il favoreggiamento, la ricettazione, il riciclaggio o l’impiego di beni di provenienza illecita) (Sez. 4, 29045/2022).

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 625-bis, il giudice deve apprezzare l’utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione del beneficio possa essere condizionata dall’esito del giudizio a carico del correo. (fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il riconoscimento della circostanza nonostante l’archiviazione della posizione del complice) (Sez. 4, 11490/2013).

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 625-bis, è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall’art. 606, comma primo, lett. e), CPP, la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma) (Sez. 5, 32937/2014).

L’art. 625-bis prevede l’applicazione di un’attenuazione di pena, da un terzo alla metà, nei casi in cui il colpevole abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che abbiano avuto una relazione fattuale con il bene, oggetto di sottrazione. La norma non contiene riferimenti al carattere determinante del contributo. Questa particolarità va tenuta in considerazione, soprattutto ove si rifletta sulla diversità di dizione, riscontrabile a seguito del raffronto con la disposizione, di cui all’art. 8 del DL 152/1991, indicativa, per la concessione dell’attenuante di una collaborazione con l’autorità giudiziaria, nella raccolta di elementi decisivi.

La differenziazione tra le due disposizioni porta a ritenere che “consentire” l’individuazione dei correi può anche non essere legato ad un contributo collaborativo, unico ed esclusivo e, come tale, determinante agli effetti della decisione finale, bensì, anche, in ipotesi, ad una chiara individuazione del correo, certamente ravvisabile in una chiamata in correità (Sez. 5, 20475/2018).

Il richiamo che l’art. 625-bis fa all’art. 625 deve spiegarsi non già come indicativo della volontà del legislatore di introdurre un peculiare regime di bilanciamento per l’attenuante in esame, ma solo per chiarire che la circostanza trova applicazione anche nelle ipotesi di furto ove ricorrano le aggravanti speciali ivi previste (un eventuale silenzio della norma, sul punto, avrebbe potuto comportare dubbi sull’operatività della circostanza anche in dette ipotesi); non a caso, del resto, l’art. 625-bis prescrive che il trattamento sanzionatorio sia suscettibile di riduzione (anche) “nei casi” previsti dall’articolo precedente, e non invece che la diminuzione riguardi in via immediata le pene di cui all’art. 625 (Sez. 5, 17915/2018).

L’attenuante speciale di cui all’art. 625-bis opera allorché il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato “la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare”; dal che si arguisce che l’attività collaborativa del ladro deve riguardare il bene che è oggetto del furto per cui si procede, e non già qualsiasi altro bene oggetto  in tempi diversi  di furto o ricettazione (Sez. 5, 38749/2017).