CAPO I - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE PERSONE O ALLE COSE
1. Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 (1).
2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 2, L. 128/2001
(2) Comma aggiunto dall’art. 12, L. 205/1999.
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1. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 (2) (3).
2. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
3. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61 (4) (5).
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti (6).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 128/2001.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a), L. 103/2017.
(3) Gli attuali limiti edittali sono stati fissati dall’art. 5 della L. 36/2019 sulla riforma della legittima difesa. In precedenza la pena era fissata nel minimo in tre anni e nel massimo in sei anni.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b), L. 103/2017.
(5) Gli attuali limiti edittali sono stati fissati dall’art. 5 della L. 36/2019 sulla riforma della legittima difesa. In precedenza la pena detentiva era fissata nel minimo in quattro anni e nel massimo in dieci anni mentre la pena pecuniaria era fissata nel minimo in € 927 e nel massimo in € 2.000.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6, lett. c), L. 103/2017.
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1. La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 (1):
[1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (2);
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (3);
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza (4);
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (5);
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (6);
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (7).
2. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 (8).
(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 7, L. 103/2017.
(2) Numero soppresso dall’art. 2, L. 128/2001.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 54/1993, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 380, secondo comma, lettera e) c.p.p., nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, dello stesso codice.
(4) Numero così modificato dall’art. 2, L. 128/2001.
(5) Numero inserito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.
(6) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(7) Numero aggiunto dal comma 26 dell’art. 3, L. 94/2009.
(8) Numero aggiunto dal comma 26 dell’art. 3, L. 94/2009.
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1. Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 128/2001.
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1. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206 (1), e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (2);
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
2. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 1085/1988, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 626, primo comma, n. 1, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.
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[1. Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
2. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLGS 7/2016.
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1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 (1) (2).
2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000 (3) (4):
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis (5);
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (6);
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (7);
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (8);
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (9).
4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000 (10) (11).
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (12).
(1) Comma così modificato dalla L. 103/2017.
(2) Gli attuali limiti edittali sono stati fissati dall’art. 6 della L. 36/2019. In precedenza la pena detentiva minima era fissata in quattro anni.
(3) Comma sostituito dalla L. 103/2017.
(4) Gli attuali limiti edittali sono stati fissati dall’art. 6 della L. 36/2019. In precedenza la pena detentiva minima era fissata in cinque anni mentre la pena pecuniaria era fissata nel minimo in € 1.290 e nel massimo in € 3.098.
(5) Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 497, sulla criminalità, e poi così modificato dall’art. 9, L. 13 settembre 1982, n. 646, sulle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e dall’art. 8, terzo comma, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in L. 18 febbraio 1992, n. 172.
(6) Numero aggiunto dalla lett. a) del comma 27 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 7, D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013.
(7) Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 27 dell’art. 3, L. 94/2009.
(8) Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 27 dell’art. 3, L. 94/2009.
(9) Numero aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013.
(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 8, lett. c), L. 103/2017.
11) Gli attuali limiti edittali sono stati fissati dall’art. 6 della L. 36/2019. In precedenza la pena detentiva minima era fissata in sei anni mentre la pena pecuniaria era fissata nel minimo in € 1.538 e nel massimo in € 3.098.
(12) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 27 dell’art. 3, L. 94/2009.
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1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).
2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 113, L. 689/1981, dall’art. 8, 419/1991, convertito, con modificazioni, con L. 172/1992, e, successivamente, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, L. 3/2012.
(2) Comma prima sostituito dall’art. 4, L. 497/1974 e poi così modificato dall’art. 8, secondo comma, DL 419/1991, convertito, con modificazioni, con L. 172/1992, e, successivamente, dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, L. 3/2012 e da ultimo dall’art. 1, comma 9, L. 103/2017.
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1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
7. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
8. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 68/2012, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
(2) Articolo così sostituito dall’articolo unico, L. 894/1980.
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1. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
(1) Articolo così sostituito con l’art. 94, L. 689/1981.
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1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 95, L. 689/1981.
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1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.
2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
(1) Articolo così sostituito dal DL 113/2018, convertito nella L. 132/2018.
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Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309 (1).
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o] (2) del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto [o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate] (2-bis) o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2) opere destinate all’irrigazione;
3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (3)
4. Per i reati di cui [al primo e al secondo comma] ai commi precedenti (4), la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
(1) Articolo modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981, dall’art. 13, L. 352/1997, dall’art. 3-bis, DL 8/2007, convertito in legge, con modificazioni, con L. 41/2007 e dall’art. 3, comma 2, lett. a) e b), L. 94/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. l), DLGS 7/2016.
(2) Il periodo tra parentesi quadre è stato soppresso dall’art. 7, comma 1, lettera d), DL 53/2019.
(2-bis) Il periodo tra parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 5, comma 1, Legge n. 22/2022.
(3) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera d), DL 53/2019.
(4) Il periodo “al primo e al secondo comma” è stato soppresso e sostituito dal periodo “ai commi precedenti” dall’art. 7, comma 1, lettera d), DL 53/2019.
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 547/1993.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. m), DLGS 7/2016.
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 48/2008.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. n), DLGS 7/2016.
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 48/2008.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. n), DLGS 7/2016.
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Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 48/2008.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. n), DLGS 7/2016.
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1. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103 (1).
2. Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206 (1).
3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall’introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516 (1).
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (2).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(2) Comma aggiunto dall’art. 96, L. 689/1981.
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1. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 (1).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (1).
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 189/2004. Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 (1)(2).
2. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. [Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro] (3).
3. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).
4. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio (5).
5. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna (6).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(2) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009.
(3) Comma aggiunto dall’art. 13, L. 352/1997 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009. Il periodo compreso tra parentesi quadre è stato poi soppresso dall'art. 5, comma 2, lettera a), Legge n. 22/2022.
(4) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009.
(5) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009.
(6) Comma aggiunto dall’art. 16 comma 1 DL 14/2017, convertito in L. 48/2017.
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1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 97, L. 689/1981.
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