Art. 635 - Danneggiamento (1)

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o] (2) del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto [o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate] (2-bis) o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

2) opere destinate all’irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (3)

4. Per i reati di cui [al primo e al secondo comma] ai commi precedenti (4), la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) Articolo modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981, dall’art. 13, L. 352/1997, dall’art. 3-bis, DL 8/2007, convertito in legge, con modificazioni, con L. 41/2007 e dall’art. 3, comma 2, lett. a) e b), L. 94/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. l), DLGS 7/2016.

(2) Il periodo tra parentesi quadre è stato soppresso dall’art. 7, comma 1, lettera d), DL 53/2019.

(2-bis) Il periodo tra parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 5, comma 1, Legge n. 22/2022.

(3) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera d), DL 53/2019.

(4) Il periodo “al primo e al secondo comma” è stato soppresso e sostituito dal periodo “ai commi precedenti” dall’art. 7, comma 1, lettera d), DL 53/2019.

Rassegna di giurisprudenza

Elementi strutturali

Quanto alla configurabilità del delitto di cui all’art. 635, la novella del 2016, l’art. 2, comma 1, lett. I), del DLGS 7/2016 lo ha riformulato inserendo, al comma 1, quali elementi costitutivi del reato, l’uso della violenza o della minaccia alla persona ovvero, in alternativa, prevedendo che la condotta di danneggiamento sia realizzata “in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’ articolo 331” così pervenendo al risultato finale di elidere dall’ambito di rilevanza penale le condotte di danneggiamento che non siano realizzate con tali modalità ovvero che non siano consumate in tali contesti; il legislatore delegato ha in tal modo operato in ossequio all’art. 2, comma 3, lett. a), n. 5) della L.67/2014 che aveva delegato il Governo alla adozione di decreti per la abrogazione di specifiche figure di reati tra cui, per l’appunto, quello di danneggiamento “semplice”, con specifico riferimento alla disposizione di cui all’art. 635, comma 1.

Il comma 2 dell’art. 635 salva la eliminazione delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2), perché in tutto o in parte ora ricondotte ad elementi costitutivi della ipotesi prevista comma 1, e l’inserimento della ipotesi di cui al n. 5-bis), è rimasto però inalterato avendo conservato rilevanza penale alle condotte ivi descritte indipendentemente dal fatto che esse siano o meno caratterizzate dalla violenza o dalla minaccia alla persona ovvero dal fatto di essere realizzate in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero del delitto di cui all’art. 331.

Si è già chiarito che v’è continuità del tipo di illecito tra la fattispecie di danneggiamento aggravato originariamente contestata al ricorrente e lo ius superveniens, nel senso che, immutati gli altri elementi del fatto tipico, talune circostanze aggravanti (nel caso specifico, l’aver commesso il fatto su beni esposti per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede), pur costituendo ora elementi costitutivi del reato (art. 635, comma 2), rientrano nel modello legale del tipo di illecito sia con riferimento alla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice sia con riferimento all’attuale formulazione (Sez. 2, 5245/2019).

L’elemento oggettivo del reato è integrato in tutti i casi nei quali il valore o l’utilizzabilità della cosa vengano diminuiti, anche solo parzialmente, rendendo necessario sull’oggetto materiale un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità (Sez. 6, 1271/2003).

La condotta di danneggiamento si caratterizza per l’effetto di una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 5, 38574/2014).

Si ha "deterioramento", e quindi il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, neppure allorché quest'ultima avvenga per la capacità intrinseca della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo, e non per l'opera dell'uomo. Sotto il profilo del deterioramento, invero, il reato di danneggiamento si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento, perché produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa; l'imbrattamento, invece, produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto correttamente qualificato il fatto ai sensi dell’art. 635, avendo la sentenza impugnata dato atto di come la telecamera, ricoperta con vernice acrilica, fosse divenuta inservibile all'uso e di come il suo ripristino, semmai possibile, comunque non sarebbe stato agevole, risultando insufficiente un mero lavaggio) (Sez. 6, 14410/2020).

 

Aggravanti

Non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7 (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all’interno del quale sia presente il titolare (Sez. 2, 26857/2017).

Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto (Sez. 2, 51438/2017).

In senso contrario: il danneggiamento della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via è aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 perché commesso su cose esposte alla pubblica fede «a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all’altrui senso di rispetto (Sez. 1, 8634/2018).

 

Casistica

Lo sfregio mediante uso di una chiave della carrozzeria di un’autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea e superficiale della integrità del veicolo, idonea a diminuire irrimediabilmente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione, integra il danneggiamento (Sez. 2 28793/2005).

 

Rapporto con altre fattispecie

Il reato di danneggiamento si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Sez. 5, 38574/2014).

La norma di cui all’art. 424 è speciale rispetto a quella di cui all’art. 635 in ragione della particolare tipologia della condotta attiva che consiste nell’appiccare il fuoco a cosa propria o altrui e della previsione di un evento, il pericolo di incendio, ai sensi del comma primo, e del verificarsi di incendio, ai sensi del comma secondo (Sez.1, 11906/2019).

Il delitto di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all’art. 635, comma secondo n. 1, in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall’uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un’imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca) (Sez. 5, 19447/2016).

In tema di danneggiamento  poiché il DLGS 7/2016, prevede a carico dell’imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge di depenalizzazione  – l’assoluzione con la formula perché “il fatto non costituisce reato” è più favorevole di quella “perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato”, per cui, assolto in primo grado l’imputato con la prima formula, il giudice dell’appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di “reformatio in peius” (Sez. 3, 15460/2016).