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Art. 634 - Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309 (1).

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di cui all’art. 634 consiste nel fatto di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso. Il comma 2 equipara la violenza e la minaccia al fatto commesso da più di dieci persone: si tratta, come risulta evidente dallo stesso tenore letterale della disposizione de qua, di una finzione giuridica, fondata sull’oggettiva capacità intimidatrice data dall’elevato numero dei partecipanti.

Deve, quindi, ritenersi che la presenza di un tale numero di persone rende il fatto punibile, anche se non siano state poste in essere violenza o minaccia (Sez. 2, 610/2018).

Con il termine possesso l’art. 634 fa riferimento a qualsiasi situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una res in modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, ossia a ciò che l’art. 1140 CC definisce “possesso”, nonché a situazioni inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene, deve rilevarsi che la commissione del reato previsto dal menzionato articolo non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa ma può ravvisarsi anche nel caso in cui uno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri.

L’art. 634, difatti, mira a tutelare il pacifico godimento esercitato da un soggetto sul bene, senza che rilevi se tale situazione di vantaggio si estrinsechi in modo esclusivo o congiuntamente ad altri. Non si ravvisa infatti ragione per distinguere la posizione del possessore esclusivo da quella del compossessore, essendo entrambi titolari di una medesima situazione di vantaggio sulla res. Per di più, l’art. 634 dispone che “chiunque” può essere autore del reato, con ciò dunque ammettendo che il compossessore di un bene può commettere il reato de quo.

Del resto, la dottrina che ha studiato la disposizione in esame, di scarsa applicazione invero da parte della giurisprudenza, ha rimarcato che le forme di realizzazione della fattispecie corrispondono alle tipologie di aggressioni per le quali il codice civile riconosce le azioni possessorie. Deve allora evidenziarsi che le azioni di spoglio e di manutenzione, disciplinate rispettivamente dall’art. 1168 e dall’art. 1170 CC, tutelano anche il compossessore che venga privato o molestato del potere di fatto, esercitato sul bene, ad opera dell’altro compossessore.

Si è ritenuto, infatti, in sede civile, che, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o in modo apprezzabile ne modifichi le modalità di esercizio (in questi termini, tra le tante, Sez. 2 civile, 10406/2001) (Sez. 2, 610/2018).

Oggetto della tutela apprestata dall’art. 634 è il godimento dell’immobile da parte della persona offesa, sicché è rispetto a tale interesse tutelato che va parametrata la sussistenza del periculum in mora (Sez. 2, 610/2018).

La fattispecie di cui all’art. 634 si riferisce, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina, alla turbativa dei beni immobili e dei diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili (Cass. pen., 10.6.1952).

Col delitto di cui all’art. 634 può concorrere l’altro previsto dall’art. 610 quando la violenza o la minaccia vengano usate anche al fine di coartare la libertà o la volontà del soggetto passivo in una sfera (quale appunto quella della libertà di autodeterminazione delle persone offese) o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa di possesso di un immobile (Sez. 2, 907/1967).