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Art. 633 - Invasione di terreni o edifici (1)

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

(1) Articolo così sostituito dal DL 113/2018, convertito nella L. 132/2018.

Rassegna di giurisprudenza

L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Fattispecie nella quale i ricorrenti invocavano il riconoscimento dello stato di necessità, rinvenibile nell'impellente bisogno degli stessi di garantire l’abitazione ai figli minori dopo lo sfratto per morosità e l’impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari (Sez. 2, 46054/2021).

Il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natura istantanea o permanente a seconda che l’introduzione nel fondo sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con una occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto. Ove il reato abbia natura permanente, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. Di conseguenza, risponde del suddetto reato anche chi, senza aver partecipato all’iniziale invasione, successivamente, contribuisca a perpetuare la condotta criminosa (Sez. 2, 4393/2019).

È risalente e consolidato l’orientamento secondo cui il delitto di cui all’art. 633, ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo, è di natura permanente.

Altrettanto pacifico è che la nozione di “invasione” non evoca necessariamente l’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma il comportamento di colui che vi si introduce “arbitrariamente”, ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso; sicché la conseguente “occupazione” deve ritenersi l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione che, come si è accennato, laddove si protragga nel tempo fa sì che il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna (Sez. 2, 2199/2019).

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (Sez. 2, 158/2019).

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633, infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Sez. 2, 48050/2018).

La condotta tipica del reato previsto dall’art. 633 consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nella occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto. In secondo luogo il delitto è configurabile solo in presenza di una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, cosicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui (Sez. 2, 55427/2018).

Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (Sez. 2, 10254/2019).

Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta (Sez. 2, 29710/2017).

La sola consapevolezza della illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sé, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art. 633, caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto.

Per rispondere del delitto in esame a titolo concorsuale, anche a prescindere dal momento in cui sia posta in essere la condotta materiale di “invasione”, è necessario che risulti condiviso il dolo specifico che caratterizza la fattispecie e che, come si è accennato, è integrato dalla consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene unitamente alla finalità di occuparlo ovvero di trarne altrimenti profitto; con la conseguenza che il delitto non è configurabile laddove, pur in presenza di una occupazione “arbitraria”, la condotta non sia animata dalla finalità di trarre profitto dal bene occupato (Sez. 2, 2199/2019).

In tema di elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente “al fine di occuparli” oppure “al fine di trarne altrimenti profitto”, deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive (Sez. 2, 9678/2019).

Ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di “invasione” non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell’altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, 53005/2016).

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, atteso che la norma di cui all’art. 633 non è posta a tutela di un diritto, bensì di una situazione di fatto, dovendosi escludere il reato ogni qualvolta l’autore sia entrato legittimamente in possesso del bene (Sez. 2, 40571/2013).

La contravvenzione di cui all’art. 1161 CNAV (abusiva occupazione di spazio demaniale) concorre con il delitto di cui all’art. 633, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell’introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell’ipotesi di cui all’art. 633, e nell’effettiva occupazione del demanio nell’altra ipotesi (Sez. 2, 31540/2017).