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Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (1)

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 95, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La disposizione normativa di cui all’art. 632 contempla all’evidenza due distinte condotte criminose, che hanno in comune l’identico elemento soggettivo (connotato da dolo specifico) e l’incidenza dell’azione delittuosa su un bene immobile altrui. La prima ipotesi contempla la deviazione del corso delle acque; la seconda ipotesi contempla l’immutazione dello stato dei luoghi.

Circa la nozione di mutatio loci contenuta nell’art 632, in una risalente ma sempre attuale pronuncia, si è affermato che costituisce immutazione qualunque modifica dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, che facciano assumere a tali luoghi, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie (Sez. 2, 6010/1973). Più recenti pronunce ammettono la ricorrenza del reato non solo nella ipotesi di immutazione – vale a dire di modificazione profonda dell’assetto e della conformazione del bene – ma anche in presenza di una alterazione dello stato dei luoghi, purchè essa determini conseguenze pregiudizievoli per la integrità del bene (Sez. 2, 20178/2003 così massimata:”

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 632 non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ma un’alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti”). Tutto ciò premesso, occorre ribadire che l’istituto è teso a tutelare la conservazione dell’integrità dell’altrui proprietà da ogni arbitraria modificazione che possa mutarne la fisionomia o anche alterarne lo stato, recando pregiudizio al pacifico e pieno godimento del bene.

Il bene giuridico tutelato dall’art. 632 è l’integrità dell’altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento; che per la sussistenza del reato non è essenziale che l’azione sia rivolta all’appropriazione, totale o parziale, dell’altrui immobile o all’acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purché questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti); che la modificazione non deve necessariamente consistere in un radicale mutamento della conformazione di un luogo, ben potendo consistere in un’alterazione, la quale richiede per la sua eliminazione un’attività di ripristino dello status quo ante; che tale modifica dell’integrità deve cagionare un pregiudizio al titolare del bene nel suo godimento.

La realizzazione di scavi di ampie dimensioni e di considerevole profondità nel greto del fiume, bene demaniale, determina un’alterazione abusiva dello stato dei luoghi che integra la fattispecie di reato di cui all’art. 632. Tale condotta, infatti, non solo incide sensibilmente sulla conformazione dei luoghi richiedendo un’attività di ripristino tesa a ristabilire la condizione preesistente, ma determina anche una compromissione del godimento del bene essendo l’estrazione del materiale soggetta ad apposita autorizzazione (Sez. 4, 12098/2019).

Nell’ipotesi in cui il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 si attui attraverso il danneggiamento della cosa altrui, deve escludersi il concorso formale con il reato di danneggiamento (art. 635), che resta assorbito nella condotta di immutazione dello stato dei luoghi (Sez. 2, 30398/2015).

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ha, di regola, natura di reato istantaneo, che può assumere carattere permanente nelle ipotesi in cui, perché perdurino gli effetti della modifica, sia necessaria un’ininterrotta attività dell’agente (Sez. 2, 47630/2008).

Il delitto di cui all’art. 632 si configura non soltanto in presenza di un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi, ma anche di un’alterazione del loro stato in conseguenza della quale essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie. Non è dunque richiesto un radicale cambiamento della fisionomia dei luoghi, ma un’apprezzabile immutatio loci (Sez. 2, 16336/2013).

Alla sussistenza del reato di modificazione dello stato dei luoghi, ipotizzata dall’art. 632, rimane estranea la diversa fattispecie della rimozione o alterazione dei termini, che è prevista e punita dall’art. 631, e così pure l’appropriazione, in tutto o in parte, dell’altrui immobile. Essa riguarda, invece, qualunque altra modificazione o manomissione della cosa che, pur senza determinare la detta rimozione o alterazione dei confini, influisca dannosamente sulla prova dei diritti spettanti sull’immobile a chi di ragione, e quindi sostanzialmente sull’integrità, considerata in generale, dell’immobile stesso o del suo possesso, in modo da far conseguire all’agente un profitto, qualunque esso sia, e cioè un’utilità patrimoniale o non patrimoniale qualsiasi, come la costruzione di argini al confine con il fondo vicino, tali da modificare il deflusso delle acque piovane e in particolare il loro decorso, attraverso opere stabili già legittimamente precostituite, a vantaggio proprio e a danno del vicino.

Fermo il concorso del reato di cui all’art. 631 con quello di cui all’art. 632, va evidenziato come nella fattispecie, alla condotta di abbattimento della recinzione si sia realizzata l’ulteriore condotta di allargamento della stradella di confine idonea a realizzare un’apprezzabile mutatio loci sufficiente alla configurabilità del reato de quo che non richiede necessariamente un radicale cambiamento della fisionomia del luogo ma una qualsivoglia modificazione materiale con potenziale pericolosità sull’integrità del medesimo (Sez. 2, 43080/2014).

Con riferimento a reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l’evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un’attività continua o ininterrotta dell’agente (Sez. 2, 20132/2018).