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Art. 631 - Usurpazione (1)

1. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

(1) Articolo così sostituito con l’art. 94, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Alla sussistenza del reato di modificazione dello stato dei luoghi, ipotizzata dall’art. 632, rimane estranea la diversa fattispecie della rimozione o alterazione dei termini, che è prevista e punita dall’art. 631, e così pure l’appropriazione, in tutto o in parte, dell’altrui immobile.

Essa riguarda, invece, qualunque altra modificazione o manomissione della cosa che, pur senza determinare la detta rimozione o alterazione dei confini, influisca dannosamente sulla prova dei diritti spettanti sull’immobile a chi di ragione, e quindi sostanzialmente sull’integrità, considerata in generale, dell’immobile stesso o del suo possesso, in modo da far conseguire all’agente un profitto, qualunque esso sia, e cioè un’utilità patrimoniale o non patrimoniale qualsiasi, come la costruzione di argini al confine con il fondo vicino, tali da modificare il deflusso delle acque piovane e in particolare il loro decorso, attraverso opere stabili già legittimamente precostituite, a vantaggio proprio e a danno del vicino.

Fermo il concorso del reato di cui all’art. 631 con quello di cui all’art. 632, va evidenziato come nella fattispecie, alla condotta di abbattimento della recinzione si sia realizzata l’ulteriore condotta di allargamento della stradella di confine idonea a realizzare un’apprezzabile mutatio loci sufficiente alla configurabilità del reato de quo che non richiede necessariamente un radicale cambiamento della fisionomia del luogo ma una qualsivoglia modificazione materiale con potenziale pericolosità sull’integrità del medesimo (Sez. 2, 43080/2014).