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Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (1).

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 189/2004. Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Nella nozione di “necessità” degli art. 544-bis e ter rientra anche lo stato di necessità previsto dall’art. 54 nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Sez. 3, 44822/2007).

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544-bis e 544-ter si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all’art. 638 sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale  proprietà privata nell’art. 638 e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie , sia per la diversità dell’elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato (Sez. 2, 24734/2010).

La situazione di necessità che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui ex art. 638 comprende non soltanto la necessità di cui all’art. 54 ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile (fattispecie in cui è stata ritenuta integrante lo stato di necessità l’uccisione di un cane pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane di proprietà dell’imputato già aggredito poco prima e per la moglie dell’imputato) (Sez. 2, 47322/2010).

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 638, è necessario e sufficiente, quanto all’elemento materiale, che vi sia stata, senza necessità, l’uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui e, con riguardo al dolo, che l’azione sia stata commessa con la coscienza e volontà di produrre uno degli eventi innanzi indicati; per quanto attiene alle ipotesi del danneggiamento, è idonea a configurare tale elemento la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (Sez. 2, 2372/1985).