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Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui

1. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il diritto al godimento esclusivo dei fondi privati, tutelato dall’art 637, viene violato - e il delitto è quindi perfetto - con la semplice introduzione dell’agente nel fondo, mediante il superamento delle delimitazioni apposte, qualunque sia il motivo ultimo dell’agente e qualunque sia l’interesse, più o meno particolare, dell’avente diritto. La norma mira a tutelare il pacifico godimento del bene e il richiamo normativo alla recinzione, siepe, fosso vivo o altro stabile riparo è elemento descrittivo che serve a richiamare esclusivamente la precisa individuazione dell’altrui proprietà senza attingere il carattere di elemento costitutivo dell’illecito.

Peraltro, l’assunto che la tutela penale sia limitata a fondi integralmente protetti da sbarramenti di vario genere confligge con la necessità che il proprietario e quanti dallo stesso autorizzati possano accedervi (Sez. 2, 1900/2017).

Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dalla consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene e dalla finalità di occupazione o di trarne altrimenti. La condotta di «invasione» costituisce, come chiarito dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, una ipotesi intermedia tra quelle di «ingresso» (art. 637) e di «occupazione» (art. 508). L’ingresso consiste nella mera penetrazione all’interno del fondo altrui, senza interferire sulle attività che il legittimo titolare (leso unicamente con riguardo alla pretesa di esclusività della propria presenza) può svolgervi.

L’occupazione, invece, si concretizza in una vera e propria privazione del godimento dell’immobile, venendone il legittimo possessore spogliato e quindi in toto escluso da ogni attività che la disponibilità di esso consentirebbe. L’invasione, quale ipotesi intermedia, consiste, invece, «nell’introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e, quindi, nella riduzione del godimento dello stesso»: essa ostacola il possessore nello svolgimento delle ordinarie attività di godimento del bene, riducendole, pur senza spossessarlo in toto (Sez. 3, 7408/2015).