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Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 (1)(2).

2. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. [Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro] (3).

3. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (4).

4. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio (5).

5. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna (6).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009.

(3) Comma aggiunto dall’art. 13, L. 352/1997 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009. Il periodo compreso tra parentesi quadre è stato poi soppresso dall'art. 5, comma 2, lettera a), Legge n. 22/2022.

(4) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009.

(5) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 3, L. 94/2009.

(6) Comma aggiunto dall’art. 16 comma 1 DL 14/2017, convertito in L. 48/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Integra il delitto di cui all’art. 639, comma 2, la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che li contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini (Sez. 2, 29018/2018).

Il delitto di cui all’art. 639 richiede il dolo generico sicché è indifferente per l’esistenza del reato il fine per cui il soggetto agisce, occorrendo soltanto che questi si sia rappresentato l’evento dannoso ed abbia agito di conseguenza (Sez. 2, 29018/2018).

La fattispecie di cui all’art. 639 non richiede affatto una ripetizione dei comportamenti, verificandosi il momento consumativo del reato proprio con il prodursi dell’effetto di imbrattamento o di deturpamento (Sez. 2, 29018/2018).

Il delitto di cui all’art. 639 ricorre quando si produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Sez. 5, 38574/2014).

Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639, in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della “res aliena”, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Sez. 5, 38574/2014).