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Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 48/2008.

(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. n), DLGS 7/2016.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche nel reato di frode informatica, quindi, l’ingiusto profitto costituisce elemento costitutivo reato di cui all’art. 640-ter, prevede, poi, due distinte condotte.

La prima, consiste nell’alterazione, in qualsiasi modo, del «funzionamento di un sistema informatico o telematico»: in tale fattispecie vanno fatte rientrare tutte le ipotesi in cui viene alterato, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento di un sistema informatico o telematico. Per sistema informatico o telematico deve intendersi «un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate  per mezzo di un’attività di “codificazione” e “decodificazione”  dalla “registrazione” o “memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente.

Per alterazione deve intendersi ogni attività o omissione che, attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull’hardware che sul software. In altri termini, il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello programmato: il che consente di differenziare la frode informatica dai delitti di danneggiamento informatico (artt. 635 bis - ter - quater - quinquies) non solo perché in quest’ultimi è assente ogni riferimento all’ingiusto profitto ma anche perché l’elemento materiale dei suddetti reati è costituito dal mero danneggiamento dei sistemi informatici o telematici e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni o perché il medesimo è reso inservibile (attraverso la distruzione o danneggiamento) o perché se ne ostacola gravemente il funzionamento (cfr. sul punto, in particolare, l’art. 635-quater).

La seconda condotta prevista dall’art. 640-ter è costituita dall’intervento «senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico [...]»: si tratta di un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in una illecita condotta intrusiva ma non alterativa del sistema informatico o telematico (Sez. 2, 54715/2016).

I nuovi artt. 635-bis e 635-ter, collocati di seguito al preesistente reato di danneggiamento, prevedono, distinguendo fra dati pubblici e dati privati, il “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”, condotta che consiste in “chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”. I nuovi artt. 635-quater e quinquies, invece, puniscono, con una pena più alta, il danneggiamento del “sistema informatico” (o telematico) che si individua anche in un oggetto fisico.

La differenza dei due tipi di reati dimostra come il “dato informatico”, ovvero la “informazione”, abbia una disciplina quale “cosa” che può essere danneggiata separatamente dalla disciplina del danneggiamento della complessiva apparecchiatura in cui è contenuto (che è sicuramente una “cosa” in senso fisico tradizionale), rappresentata dal “sistema informatico”. A tale rinnovato concetto di “cose” corrispondono anche le innovazioni del codice di procedura penale che, oggi, assegna al dato informatico un valore pienamente assimilabile a quella di un oggetto “fisico (Sez. 6, 24617/2015).