Art. 627 - Sottrazione di cose comuni (1)
[1. Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
2. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLGS 7/2016.
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