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Rifiuto d’atti d’ufficio

Omissione articolo 328 c.p.
USA AntelopeCanyon
Ph. Antonio Capodieci / USA AntelopeCanyon

L’omessa notifica del provvedimento di sospensione della patente di guida da parte del comandante di una stazione dei carabinieri non integra il reato di rifiuto d’atti d’ufficio previsto dall’articolo 328 c.p.

L’articolo 328 c.p. prevede: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

A norma dell'art. 328, cod. pen., il rifiuto del compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, da parte del pubblico agente che vi sia tenuto, realizza il delitto soltanto qualora l'atto non solo debba essere compiuto senza ritardo, ma altresì riguardi un limitato ventaglio di ragioni: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità.

La cassazione sezione VI con la sentenza n. 5378 depositata il 15 febbraio 2022 ha ritenuto che l'atto omesso dall’imputato non possa farsi rientrare in nessuna delle indicate materie tipiche ed esclusive.

Tanto dicasi anzitutto - oltre che, ovviamente, per l'igiene e la sanità - per le ragioni di giustizia. Pronunciandosi proprio con riferimento all'omessa notifica di un atto trasmesso per l'applicazione di sanzioni amministrative (in quel caso emesso da una Direzione provinciale del lavoro, per mancato versamento di contributi previdenziali), la Corte di cassazione ha più volte precisato che, in tema di omissione di atti di ufficio, per atto da eseguirsi senza ritardo per ragione di giustizia, s'intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole, l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria.

La ragione di giustizia, cioè, si esaurisce con la emanazione del provvedimento di uno di questi organi, non estendendosi agli atti che altri soggetti pubblici siano eventualmente tenuti ad adottare per darvi esecuzione (Sez. 6, n. 16567 del 26/02/2013, Salvatore, Rv. 254860, con richiami di vari precedenti conformi; più di recente, in termini, pure Sez. 6, n. 10060 del 10/02/2021, Nicastro, Rv. 280876).

Altrettanto, ed anzi a maggior ragione, deve ritenersi con riferimento ai motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, che attengono alle condizioni essenziali per garantire un'ordinata convivenza sociale, in vista della tutela di interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone o la sicurezza dei loro beni (così Corte cost., sentenza n. 177 del 2020, con richiami alle proprie precedenti sentenze n. 285 e n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 290 del 2001.

La dottrina più tradizionale parla di "ragioni riguardanti la tutela della tranquillità pubblica e della pace sociale"; e, in termini sostanzialmente sovrapponibili, del resto, si esprime già l'art. 1 del T.U.L.P.S. del 1931, laddove affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di vegliare - così, testualmente - “al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà”).

Non è certo possibile sostenere, dunque, se non con una genericità ed astrattezza difficilmente conciliabili con l'esigenza di tassatività delle norme penali incriminatrici, che la possibilità di circolazione alla guida di un veicolo di una sola persona non autorizzata - quale effetto dell'omissione dell'atto dovuto da parte del pubblico ufficiale - sia di per sé tale da esporre a pericolo l'incolumità o il patrimonio della comunità sociale di un dato territorio, intesa nel suo complesso.

Deve conseguentemente escludersi, allora, che il pronto compimento di tale atto da parte dell’odierno imputato fosse allo stesso imposto da esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica.

Art. 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (1) del Codice penale