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Covid-19: notifiche all’imputato in pandemia

la pandemia non deroga la regola ordinaria di comunicazione
USA Monument Valley al tramonto
Ph. Antonio Capodieci / USA Monument Valley al tramonto

La normativa emergenziale pandemica da Covid-19 non deroga le regole ordinarie in materia di regolare costituzione del rapporto processuale in caso di difesa d'ufficio.

La Cassazione penale sezione IV con la sentenza n. 45605 del 24 novembre 2021 ha annullato la sentenza della corte di appello di Roma del 21 ottobre 2021 per violazione dell’art. 83 comma 1 del decreto legislativo 18/2020 in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid19.

Le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private non possono essere travolte dalla semplificazione degli adempimenti, rivolte a ridurre tutte le attività processuali.

 

Fatto esaminato

Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con cui M. G. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 per avere illecitamente detenuto gr. 1,2 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 2,00 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana contenuti in due confezioni di cellophane e gr. 52,7 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana in un altro involucro, il tutto occultato sulla sua persona.

Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo fa valere l'inosservanza dell'art. 83 comma 13 d.l. 18/2020 deducendo la nullità della sentenza ex art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Rileva: che alla prima udienza del giudizio di appello, in data 22 gennaio 2020, l'imputato, presente, depositava certificazione attestante la cancellazione del suo difensore di fiducia dall'Albo degli avvocati; che l'udienza veniva contestualmente rinviata al 15 aprile 2020; che con comunicazione del 3 febbraio 2020, la Corte di appello informava l'imputato della nomina del difensore d'ufficio, avv.to L. P. del foro di Roma; che l'udienza del 15 aprile 2020 veniva rinviata d'ufficio, in forza della normativa emergenziale, alla data del 21 ottobre 2021; che nessun avviso di fissazione di nuova udienza era comunicato al ricorrente; che all'udienza del 21 ottobre 2021, in assenza dell'imputato e del difensore d'ufficio nominato, la causa veniva discussa oralmente, con conferma della sentenza di primo grado.

Osserva che l'omessa notifica dell'avviso del rinvio d'ufficio all'imputato implica la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza impugnata, per mancata regolare costituzione del rapporto processuale. Invero, l'art. 83, comma 13 d.l. 18/2020 prevede espressamente che le notificazioni e le comunicazioni alle parti -da intendersi parti private- siano eseguite a mezzo PEC al difensore di fiducia, con la conseguenza che, nel caso di mandato fiduciario, la notifica della fissazione di udienza dovrà essere effettuata al solo difensore, il quale avrà l'onere di informare il proprio assistito. Diversamente, quando l'interessato sia difeso d'ufficio, la notificazione dell'avviso di fissazione dovrà avvenire nelle forme ordinarie, ovverosia direttamente al domicilio dichiarato o eletto, adempimento pacificamente mancato nell'ipotesi di specie. osservato che la disposizione di cui al comma 13 dell'art. 83

 

Cassazione decisione: normativa di riferimento

Si osserva che il d.l. 18/2020 stabilisce che: "Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia". Mentre il comma 14 prevede che: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 - ovverosia quelli inerenti ai processi penali di cui sia disposta la sospensione ex lege, ai sensi dei commi 1 e 3 del medesimo articolo- agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio".

 

Cassazione decisione

La disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 148 cod. proc. pen. giustificata dall'emergenza pandemica Covid-19, che estende all'imputato la disciplina di cui all'art. 16, comma 4 d.l. 179/2012, conv con mod. nella I. 221/2011 comporta un'evidente semplificazione degli adempimenti, rivolta a ridurre tutte le attività processuali, non solo di giudici e avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo.

Il legislatore, nondimeno, nel bilanciamento degli interessi in gioco -da un lato le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro che partecipano o assicurano la celebrazione del giudizio compie una scelta che limita gli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di posta elettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, allorquando si tratti di difensore di fiducia, espressamente prevedendo il mantenimento delle modalità ordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio. In questo senso, infatti, va intesa il limite posto dall'ultima parte della disposizione di cui al comma 14 dell'art. 83, appena richiamato ("ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio").

L'opzione normativa trova la sua ragione proprio nel rapporto fiduciario che lega l'imputato al difensore dal medesimo nominato, che consente di limitare, in una situazione straordinaria come quella pandemica, l'informazione processuale- nelle forme della comunicazione o della notificazione consentendone l'invio ad un indirizzo certo ed elettronico, qual è quello di posta elettronica certificata e ad un soggetto tecnico che rappresenta fiduciariamente l'imputato (o un'altra parte privata) e che per il medesimo può ricevere notizie, trovando, a sua volta, le forme più congrue per comunicarle.

L'imputato, infatti, non può essere rintracciato per le comunicazioni o notificazione attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, non essendo tenuto ad averla.

È proprio l'assenza di siffatto obbligo per l'imputato e l'assenza di un rapporto fiduciario con il difensore che per salvaguardare il diritto alla piena conoscenza del processo ed alla piena difesa che impone, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il mantenimento delle ordinarie modalità di comunicazione e notificazione nei confronti dell'imputato privo del difensore di fiducia.

Ne consegue che anche la comunicazione del rinvio dell'udienza, ai sensi dell'art. 83, comma 1 d.l. 18/2020, a data successiva al 15 aprile 2020, segue il regime introdotto dal comma 14 della medesima disposizione ed impone la comunicazione all'imputato privo di difensore di fiducia secondo le regole ordinarie.

Proprio in questo senso si è espresso il giudice di legittimità, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 1 comma 1 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, che disponeva che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020", la cui ratio è la medesima che informa l'art. 83, comma 1 del d.l. 18/2020.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen." (Sez. 5 - , Sentenza n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 28160).

Nel caso di specie, il rinvio d'ufficio dell'udienza fissata al 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 1 cit., alla data del 21 ottobre 2021, non è stato notificato all'imputato non munito di difensore di fiducia, sicché la sentenza pronunciata nei confronti di M. G. è affetta da nullità, non sanata essendo stata dedotta nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.