Art. 1224
Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro [Codice civile 1277], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [Codice civile 820, 1282, 1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno [Codice civile 1382, 1591]. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
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