x

x

Art. 1228

Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [Codice civile 1229, 1717, 1784, n. 1, 2049].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.