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Art. 1229

Clausole di esonero da responsabilità

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave [Codice civile 1218, 1341, 1480, 1579, 1580, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900, 1917, 2043, 2093].

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari [Codice civile 1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico [preleggi 31; Codice civile 1784].

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