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Art. 1218

Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione [Codice civile 1382] dovuta [Codice civile 1453] è tenuto al risarcimento del danno [Codice civile 1192, 1197, 1223], se non prova [Codice civile 1673, 1681, 1784, 1787, 1805, 2697] che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [Codice civile 1176, 1221, 1223, 1229, 1256, 1257, 1337, 1557, 1588, 1673, 1681, 1693, 1821, 2037, 2175].

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