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Art. 1227

Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo [Codice civile 2043] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [Codice civile 1914].

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [Codice civile 1175, 1375].

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