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Riforma in materia di direttive ai PM

Reform des Weisungsrechtes und des Weisenrates
Riforma in materia di direttive ai PM
Riforma in materia di direttive ai PM

Sommario: I. Obiettivi della riforma; II. Il Weisenrat e sua composizione; III. Funzioni del Weisenrat; IV. Riformulazione del § 8, comma 1, StAG; V. Modifiche in materia di Berichtspflicht; VI. Riduzione dei poteri dei Procuratori Generali e “costi” della riforma

I. Obiettivi della riforma

Nell’aprile di quest’anno il ministro della Giustizia austriaco ha presentato un disegno di legge (Bundesgesetzesvorschlag, mit dem das Staatsanwaltschaftsgesetz (StAG) geändert wird), con il quale si intende riformare il Weisungsrecht (diritto di impartire direttive ai PM). Questo diritto (o “prerogativa” del Bundesminister für Justiz), da decenni, è oggetto di critiche e di discussioni. Gli assunti, secondo i quali, in tal modo, il titolare del dicastero della Giustizia eserciterebbe, di fatto, un controllo sulle Staatsanwaltschaften (e sulle Oberstaatsanwaltschaften), tornano di attualità soprattutto quando vengono commessi gravi delitti (poi riportati, a lettere cubitali, dalla stampa, che, non di rado, critica il modus procedendi del PM o degli organi di polizia) oppure quando qualche PM si arrischia di procedere contro un esponente politico noto (o anche meno noto).

Spesso la stampa, velatamente e non, parla anche di politischer Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft durch das Ministerium. Voci di critica si sono levate anche da parte di autorevoli costituzionalisti, di docenti di procedura penale, di diritto penale e di diritto amministrativo. Non deve succedere quanto è accaduto, come ha scritto Eduard Gibbon nella sua opera, forse, più famosa. Nell’età dell’imperatore Commodo l’attuazione della legge era diventata venale ed arbitraria, per cui un delinquente poteva non soltanto farla franca, ma pure ottenere che venisse inflitta all’accusatore la punizione che gli piaceva. Il PM, oggigiorno, non deve essere costretto ad esporsi ad avvilenti baratti e a vivere in subalternità. La giustizia non deve essere considerata sinonimo di convenienza per cui è giusto non ciò che spetta, ma ciò che conviene. Nonostante tutto, non bisogna essere pessimisti. Ha scritto Raul van Caenengem che se è innegabile che giuristi siano stati spesso servi e strumento del potere, qualunque esso fosse; ciò non significa tuttavia che si debbano dimenticare quegli altri che hanno seguito la loro coscienza e le loro idee, indipendentemente da e perfino contro chi era al potere.

Un ulteriore Kritikpunkt che gli avversari del Weisungsrecht fanno valere, è che la c.d. Berichtspflicht dei PM (in particolare quella riguardante i Vorhabensberichte) comporta ritardi non indifferenti nel corso dell’espletamento delle indagini preliminari. L’obiettivo del disegno di legge di riforma è, almeno ad avviso del ministro della Giustizia, una objektive, faire und unabhängige Führung und Entscheidung von Verfahren durch die Staatsanwaltschaften, in angemessener Dauer.

Il 17.2.2014 venne istituita, su iniziativa del Ministro della Giustizia,  un organo consultivo, al quale è stata demandata l’elaborazione di una proposta di riforma del Weisungsrecht. La riunione conclusiva di questo Expertengreminum si è svolta l’11.4.2014 e poco dopo il ministro della Giustizia ha presentato il disegno di legge di riforma, con il quale viene modificato lo Staatsanwaltschaftsgesetz n. 164 del 1986 (Bundesgesetz, mit dem das Staatsanwaltschaftsgesetz geändert wird).

Con il disegno di legge de quo, mediante l’aggiunta del comma 6 al § 2a, StPO, si intende anche creare una solida base legislativa per il BKMS (che attualmente è basato unicamente sul § 2 StPO (CPP) e questo fatto e stato ritenuto bedenklich da parte di chi sovrintende al Datenschutz); si tratta di un sistema che era stato istituito, provvisoriamente, presso la WKStA (Zentrale Staatsanwalschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten und Korruption) e che consente di denunciare determinati reati in modo anonimo (Whistleblowing). Contrastare efficacemente e senza compromessi la corruzione diffusa e il malaffare potente nonché esteso, è uno degli obiettivi primari che una giustizia che “funziona” deve proporsi. Va rilevato che le ragioni di sfiducia nella giustizia pesano meno del depauperamento massiccio del senso di giustizia. Ha scritto A. Hamilton che il potere giudiziario è, indubbiamente, il più debole dei tre rami del potere e non può insidiare con successo alcuno degli altri due. Per questo motivo ogni possibile precauzione deve essere adottata per difenderlo dagli attacchi degli altri rami del potere.

Sarebbe fatale, se “giustizia” venisse a significare la - necessaria - sintonia dei provvedimenti giudiziari con le aspettative della contingente maggioranza e il diritto penale si trasformasse in “Gefühlsstrafrecht” - di infausta memoria - nel senso dell’elevazione del “sentimento del popolo” a regola del diritto penale, per cui diverrebbe intoccabile chi promette al popolino “das Blaue vom Himmel”, anche se poi non mantiene le sue promesse…

Con la modifica del § 3, comma 2, StAG, ai PM viene anche riconosciuta la qualifica di organi della giurisdizione ordinaria, con funzioni di procedere alle indagini e di esercitare l’azione penale.

Si sono poi avute ben 33 Stellungnahmen (prese di posizione), prima che il disegno di legge approdasse al Nationalrat.

II. Il Weisenrat e sua composizione

L’innovazione più importante del disegno di legge de quo, è la riforma del Beirat für den ministeriellen Weisungsbereich, con funzioni consultive. Quest’organo, detto anche Weisenrat, verrà istituito presso la Procura Generale presso l’OGH (Corte suprema) e sarà composto dal Proc. Gen. (che fa parte di quest’organo von Amts wegen) e da due esperti (membri effettivi) nonché dal Sost. Proc. Gen. più anziano (membro supplente) e da due esperti (membri supplenti). Per quanto concerne la scelta degli esperti (anche di quelli supplenti), essa avviene nel modo seguente. Il Proc. Gen. presso l’OGH, sentiti i presidenti della Corte costituzionale, del Verwaltungsgerichtshof e dell’OGH, procede ad una scelta preliminare (c.d. Vorauswahl), nella quale devono essere indicati almeno otto nomi. Successivamente il Governo federale predispone una proposta di nomina. La nomina vera e propria è di competenza del Presidente della Repubblica e avviene per la durata di un settennato. È escluso qualsiasi rinnovo dell’incarico una volta scaduti i sette anni. In caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del settennato (p. es. per morte, rinuncia o per incompatibilità sopravvenuta), si procede ad altra nomina.

I componenti del Weisenrat, non appena avranno notizia di un motivo di incompatibilità previsto dal § 47, comma 1, StPO (CPP), devono comunicarlo immediatamente agli altri membri del Beirat. In caso di impedimento, il Proc. Gen. viene sostituito dal Sost. Proc. Gen. più anziano di servizio; gli altri componenti, dai supplenti.

Possono essere nominati componenti - effettivi e supplenti - del Weisenrat persone laureate in giurisprudenza, dotate di particolari cognizioni ed esperienza in materia di diritto penale e di procedura penale, che abbiano esercitato la loro professione in tale settore per almeno 15 anni.

Presiede il Weisenrat il Proc. Gen. Ai fini della validità delle decisioni di quest’organo collegiale, è richiesta la presenza di tutti e tre i membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza. Non è consentita l’astensione dal voto. Le sedute non sono pubbliche; tuttavia decisioni possono essere rese pubbliche, se ciò è nell’interesse della trasparenza. I componenti del Beirat sono vincolati al segreto d’ufficio e non possono essere - ovviamente - soggetti a Weisungen. Alla segreteria della Procura generale presso l’OGH incombono gli adempimenti di carattere organizzativo ed amministrativo.

Per quanto concerne la Entschädigung für die Erfüllung ihrer Aufgaben (indennità), la stessa è commisurata, per ogni ora, ad un decimo dell’indennita’ spettante ad un componente della Corte costituzionale per un giorno di udienza.

Le spese di viaggio vengono rimborsate nella misura prevista per i dipendenti dello Stato e a tal fine il luogo di residenza viene considerato luogo di servizio.

III. Funzioni del Weisenrat

Il Weisenrat è organo consultivo del ministro della Giustizia. Questi, nei casi di cui sopra, è obbligato a sottoporre ad esame consultivo del Weisenrat: 1) la relazione del PM, 2) la Stellungnahme della Procura Generale e 3) la proposta - motivata - di decisione, qualora,

a) in un determinato procedimento il ministro della Giustizia intenda impartire una direttiva “zur Sachbehandlung”

b) si prospetti l’esigenza di procedere contro i supremi organi del potere esecutivo, della Corte costituzionale, della Corte suprema o della Procura generale presso l’OGH

c) il ministro della Giustizia, in considerazione della straordinaria importanza per l’opinione pubblica di un procedimento penale, lo ritenga necessario; in particolare, in caso di critiche reiterate e pubbliche concernenti l’attività del PM o della PG oppure in caso di Befangenheit.

Se il ministro della Giustizia sottopone al Weisenrat una proposta di decisione, il presidente del Weisenrat deve convocare, entro il termine più breve possibile, una seduta dell’organo da lui presieduto ed è in sua facoltà,  richiedere l’invio degli atti dell’intero procedimento o di parti dello stesso.

Il Weisenrat, tenendo conto del Beschleunigungsgebot di cui al § 9 StPO, è obbligato ad esprimersi “ehestmöglich” sull’Erledigungsentwurf (proposta di decisione) del ministro. Se quest’ultimo, nella propria decisione, non tiene conto del parere scritto espresso dal Weisenrat, questo parere, insieme alla motivazione (del ministro) per cui ha adottato una decisione difforme dal parere del Weisenrat, deve essere pubblicato nel Bericht an den Nationalrat und an den Bundesrat ai sensi del § 29 a, comma 3, StAG [1].

Anche con ciò si intende contrastare la concezione dell’unità del potere e del primato della politica, con conseguente soggezione del potere giudiziario al potere esecutivo. Il potere giudiziario non deve essere oggetto di lottizzazione (molto frequente in periferia), non deve essere legato a contingenti spostamenti dei rapporti di forza. Se la magistratura è ridotta a strumento che deve evitare imbarazzanti controlli sui reati del potere, la sua indipendenza si è ridotta a mero simulacro. Se le “appartenenze”, in particolare se occulte, se i collegamenti “impropri” di magistrati con centri di potere (delle volte per mediocri interessi o vantaggi personali) sono criteri decisivi per le valutazioni, non può esservi imparzialità. È noto che la Politisierung der Gerichtsbarkeit è  la causa prima dell’inaffidabilità dei magistrati, della loro parzialità.

Se il Weisenrat esprime il parere in relazione ad un procedimento nel senso di non doversi procedere, il PM è obbligato ad informare, ai sensi del § 194, comma 3, StPO, il Rechtsschutz-beauftragten, il quale ha facoltà di proporre istanza intesa alla prosecuzione dell’Ermittlungsverfahren, come previsto dal § 195, comma 2a, StPO. Questa facoltà, spettante ad un organo indipendente, è una valida garanzia contro archiviazioni disposte troppo affrettetatamente e, delle volte, per assicurare l’impunità a chi “deve averla”.

Sopra abbiamo accennato al fatto che il disegno di legge di riforma è intitolato: Bundesgesetz mit dem das Staatsanwaltsgesetz (StAG) geändert wird, anche se la parte largamente più innovativa riguarda la nuova disciplina del Weisungsrecht, mentre le altre disposizioni sono, perlopiù, di carattere marginale. Per completezza vengono qui riportate le altre integrazioni e modificazioni contenute nel disegno di legge de quo.

IV. Riformulazione del § 8, comma 1, StAG

Viene riformulato il § 8, comma 1, StAG e disposto che i PM sono obbligati, senza che vi sia richiesta da parte del superiore, a relazionare agli stessi in ordine a procedimenti penali particolarmente importanti con riferimento alla gravità del reato commesso dal presunto colpevole oppure con riferimento alla funzione pubblica ricoperta dal sospettato; parimenti nel caso in cui si tratta di questioni di diritto non ancora “hinreichend geklärt” e il cui chiarimento è particolar-mente importante.

Al § 2a StAG viene aggiunto un comma 6. Presso la zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA), verrà istituito definitivamente un Hinweisgebersystem basato su Internet che consente l’inoltro di denunce anonime, in particolare per i reati previsti dal § 20 a, comma 1, StPO  (truffa aggravata, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, se il danno cagionato è superiore a 5 mio. di Euro, associazione a delinquere, turbativa d’asta, per indicare soltanto i più importanti). Questo, die Anonymität wahrendes Hinweisgebersystem, e’ stato “testato" per oltre un anno e i risultati ottenuti legittimano, secondo il ministro della Giustizia, la Überführung in den Dauerbetrieb.

Nelle relazioni dei PM di cui sopra devono essere indicati i provvedimenti che il PM intende adottare e i motivi per cui reputa di dover procedere. Inoltre le stesse devono contenere l’esposizione dei fatti, eventuali indagini già espletate e la qualificazione giuridica del fatto.f

V. Modifiche in materia di Berichtpflicht

Viene riformulato anche il comma 3 del § 8 StAG nel senso che le relazioni dei PM ai suoi superiori devono essere inviate - in linea di principio - soltanto prima che venga: 1) disposto l’Absehen von der Einleitung des Ermittlungsverfahrens, 2) in occasione della chiusura delle indagini preliminari secondo quanto previsto dalle Parti XII, XIII, e XIV della StPO (CPP) e prima 3) della decisione in ordine alla proposizione o l’inoltro di un mezzo di impugnazione, a meno che non sussistano i presupposti per la richiesta della decisione di una questione di diritto di particolare importanza. In tutti gli altri casi di Berichtspflicht (obbligo di relazionare), il PM deve informare per iscritto i suoi superiori in ordine ad atti di indagini soltanto dopo che gli stessi sono stati compiuti. Questo - parziale - Entfall der Vorhabensberichtspflicht avrà indubbiamente per effetto un’abbreviazione (anche sensibile) della durata der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Con la riforma quindi le staatsanwaltschaftlichen Berichtspflichten vengono ridotte nel senso che i c.d. Vorhabensberichte vengono delimitati ai casi di cui sopra.

VI. Riduzione dei poteri dei Procuratori Generali e “costi” della riforma

Se la riforma verrà approvata come progettata, essa comporterà anche una riduzione dei poteri dei Procuratori Generali presso le Corti d’appello, dato che, per effetto di un’aggiunta al § 8a, comma 1, StAG, essi, a differenza di quanto avvenuto finora, non potranno più dare inhaltliche Weisungen zur Sachbehandlung (in altre parole, ad essi non spetterà più un controllo di merito per quanto concerne un beabsichtigtes Vorgehen del PM).

Per quanto riguarda gli aggravi a carico del bilancio federale, a seguito dell’attuazione della riforma, essi saranno - prevedibilmente - di ca. 34.000 Euro all’anno. Va rilevato a questo proposito che al Proc. Gen. presso l’OGH in qualità di presidente del Weisenrat (e al suo sostituto) non spetta alcuna indennità, la quale compete soltanto agli esperti che fanno parte del Weisenrat.

Pare che si possa dire che la riforma, se attuata come prevista dal disegno di legge de quo, costituisca un primo - seppur timido - passo verso “l’affrancamento” delle Staatsanwaltschaften dalle “interferenze” da parte del potere esecutivo nelle indagini preliminari e nell’esercizio dell’azione penale.

 

[1] Dispone il § 29a, comma 3,: Il  ministro della Giustizia è tenuto a relazionare, ogni anno, al  Nationalrat e al Bundesrat in ordine alle Weisungen da lui impartite in procedimenti penali che si sono conclusi.

Sommario: I. Obiettivi della riforma; II. Il Weisenrat e sua composizione; III. Funzioni del Weisenrat; IV. Riformulazione del § 8, comma 1, StAG; V. Modifiche in materia di Berichtspflicht; VI. Riduzione dei poteri dei Procuratori Generali e “costi” della riforma

I. Obiettivi della riforma

Nell’aprile di quest’anno il ministro della Giustizia austriaco ha presentato un disegno di legge (Bundesgesetzesvorschlag, mit dem das Staatsanwaltschaftsgesetz (StAG) geändert wird), con il quale si intende riformare il Weisungsrecht (diritto di impartire direttive ai PM). Questo diritto (o “prerogativa” del Bundesminister für Justiz), da decenni, è oggetto di critiche e di discussioni. Gli assunti, secondo i quali, in tal modo, il titolare del dicastero della Giustizia eserciterebbe, di fatto, un controllo sulle Staatsanwaltschaften (e sulle Oberstaatsanwaltschaften), tornano di attualità soprattutto quando vengono commessi gravi delitti (poi riportati, a lettere cubitali, dalla stampa, che, non di rado, critica il modus procedendi del PM o degli organi di polizia) oppure quando qualche PM si arrischia di procedere contro un esponente politico noto (o anche meno noto).

Spesso la stampa, velatamente e non, parla anche di politischer Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft durch das Ministerium. Voci di critica si sono levate anche da parte di autorevoli costituzionalisti, di docenti di procedura penale, di diritto penale e di diritto amministrativo. Non deve succedere quanto è accaduto, come ha scritto Eduard Gibbon nella sua opera, forse, più famosa. Nell’età dell’imperatore Commodo l’attuazione della legge era diventata venale ed arbitraria, per cui un delinquente poteva non soltanto farla franca, ma pure ottenere che venisse inflitta all’accusatore la punizione che gli piaceva. Il PM, oggigiorno, non deve essere costretto ad esporsi ad avvilenti baratti e a vivere in subalternità. La giustizia non deve essere considerata sinonimo di convenienza per cui è giusto non ciò che spetta, ma ciò che conviene. Nonostante tutto, non bisogna essere pessimisti. Ha scritto Raul van Caenengem che se è innegabile che giuristi siano stati spesso servi e strumento del potere, qualunque esso fosse; ciò non significa tuttavia che si debbano dimenticare quegli altri che hanno seguito la loro coscienza e le loro idee, indipendentemente da e perfino contro chi era al potere.

Un ulteriore Kritikpunkt che gli avversari del Weisungsrecht fanno valere, è che la c.d. Berichtspflicht dei PM (in particolare quella riguardante i Vorhabensberichte) comporta ritardi non indifferenti nel corso dell’espletamento delle indagini preliminari. L’obiettivo del disegno di legge di riforma è, almeno ad avviso del ministro della Giustizia, una objektive, faire und unabhängige Führung und Entscheidung von Verfahren durch die Staatsanwaltschaften, in angemessener Dauer.

Il 17.2.2014 venne istituita, su iniziativa del Ministro della Giustizia,  un organo consultivo, al quale è stata demandata l’elaborazione di una proposta di riforma del Weisungsrecht. La riunione conclusiva di questo Expertengreminum si è svolta l’11.4.2014 e poco dopo il ministro della Giustizia ha presentato il disegno di legge di riforma, con il quale viene modificato lo Staatsanwaltschaftsgesetz n. 164 del 1986 (Bundesgesetz, mit dem das Staatsanwaltschaftsgesetz geändert wird).

Con il disegno di legge de quo, mediante l’aggiunta del comma 6 al § 2a, StPO, si intende anche creare una solida base legislativa per il BKMS (che attualmente è basato unicamente sul § 2 StPO (CPP) e questo fatto e stato ritenuto bedenklich da parte di chi sovrintende al Datenschutz); si tratta di un sistema che era stato istituito, provvisoriamente, presso la WKStA (Zentrale Staatsanwalschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten und Korruption) e che consente di denunciare determinati reati in modo anonimo (Whistleblowing). Contrastare efficacemente e senza compromessi la corruzione diffusa e il malaffare potente nonché esteso, è uno degli obiettivi primari che una giustizia che “funziona” deve proporsi. Va rilevato che le ragioni di sfiducia nella giustizia pesano meno del depauperamento massiccio del senso di giustizia. Ha scritto A. Hamilton che il potere giudiziario è, indubbiamente, il più debole dei tre rami del potere e non può insidiare con successo alcuno degli altri due. Per questo motivo ogni possibile precauzione deve essere adottata per difenderlo dagli attacchi degli altri rami del potere.

Sarebbe fatale, se “giustizia” venisse a significare la - necessaria - sintonia dei provvedimenti giudiziari con le aspettative della contingente maggioranza e il diritto penale si trasformasse in “Gefühlsstrafrecht” - di infausta memoria - nel senso dell’elevazione del “sentimento del popolo” a regola del diritto penale, per cui diverrebbe intoccabile chi promette al popolino “das Blaue vom Himmel”, anche se poi non mantiene le sue promesse…

Con la modifica del § 3, comma 2, StAG, ai PM viene anche riconosciuta la qualifica di organi della giurisdizione ordinaria, con funzioni di procedere alle indagini e di esercitare l’azione penale.

Si sono poi avute ben 33 Stellungnahmen (prese di posizione), prima che il disegno di legge approdasse al Nationalrat.

II. Il Weisenrat e sua composizione

L’innovazione più importante del disegno di legge de quo, è la riforma del Beirat für den ministeriellen Weisungsbereich, con funzioni consultive. Quest’organo, detto anche Weisenrat, verrà istituito presso la Procura Generale presso l’OGH (Corte suprema) e sarà composto dal Proc. Gen. (che fa parte di quest’organo von Amts wegen) e da due esperti (membri effettivi) nonché dal Sost. Proc. Gen. più anziano (membro supplente) e da due esperti (membri supplenti). Per quanto concerne la scelta degli esperti (anche di quelli supplenti), essa avviene nel modo seguente. Il Proc. Gen. presso l’OGH, sentiti i presidenti della Corte costituzionale, del Verwaltungsgerichtshof e dell’OGH, procede ad una scelta preliminare (c.d. Vorauswahl), nella quale devono essere indicati almeno otto nomi. Successivamente il Governo federale predispone una proposta di nomina. La nomina vera e propria è di competenza del Presidente della Repubblica e avviene per la durata di un settennato. È escluso qualsiasi rinnovo dell’incarico una volta scaduti i sette anni. In caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del settennato (p. es. per morte, rinuncia o per incompatibilità sopravvenuta), si procede ad altra nomina.

I componenti del Weisenrat, non appena avranno notizia di un motivo di incompatibilità previsto dal § 47, comma 1, StPO (CPP), devono comunicarlo immediatamente agli altri membri del Beirat. In caso di impedimento, il Proc. Gen. viene sostituito dal Sost. Proc. Gen. più anziano di servizio; gli altri componenti, dai supplenti.

Possono essere nominati componenti - effettivi e supplenti - del Weisenrat persone laureate in giurisprudenza, dotate di particolari cognizioni ed esperienza in materia di diritto penale e di procedura penale, che abbiano esercitato la loro professione in tale settore per almeno 15 anni.

Presiede il Weisenrat il Proc. Gen. Ai fini della validità delle decisioni di quest’organo collegiale, è richiesta la presenza di tutti e tre i membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza. Non è consentita l’astensione dal voto. Le sedute non sono pubbliche; tuttavia decisioni possono essere rese pubbliche, se ciò è nell’interesse della trasparenza. I componenti del Beirat sono vincolati al segreto d’ufficio e non possono essere - ovviamente - soggetti a Weisungen. Alla segreteria della Procura generale presso l’OGH incombono gli adempimenti di carattere organizzativo ed amministrativo.

Per quanto concerne la Entschädigung für die Erfüllung ihrer Aufgaben (indennità), la stessa è commisurata, per ogni ora, ad un decimo dell’indennita’ spettante ad un componente della Corte costituzionale per un giorno di udienza.

Le spese di viaggio vengono rimborsate nella misura prevista per i dipendenti dello Stato e a tal fine il luogo di residenza viene considerato luogo di servizio.

III. Funzioni del Weisenrat

Il Weisenrat è organo consultivo del ministro della Giustizia. Questi, nei casi di cui sopra, è obbligato a sottoporre ad esame consultivo del Weisenrat: 1) la relazione del PM, 2) la Stellungnahme della Procura Generale e 3) la proposta - motivata - di decisione, qualora,

a) in un determinato procedimento il ministro della Giustizia intenda impartire una direttiva “zur Sachbehandlung”

b) si prospetti l’esigenza di procedere contro i supremi organi del potere esecutivo, della Corte costituzionale, della Corte suprema o della Procura generale presso l’OGH

c) il ministro della Giustizia, in considerazione della straordinaria importanza per l’opinione pubblica di un procedimento penale, lo ritenga necessario; in particolare, in caso di critiche reiterate e pubbliche concernenti l’attività del PM o della PG oppure in caso di Befangenheit.

Se il ministro della Giustizia sottopone al Weisenrat una proposta di decisione, il presidente del Weisenrat deve convocare, entro il termine più breve possibile, una seduta dell’organo da lui presieduto ed è in sua facoltà,  richiedere l’invio degli atti dell’intero procedimento o di parti dello stesso.

Il Weisenrat, tenendo conto del Beschleunigungsgebot di cui al § 9 StPO, è obbligato ad esprimersi “ehestmöglich” sull’Erledigungsentwurf (proposta di decisione) del ministro. Se quest’ultimo, nella propria decisione, non tiene conto del parere scritto espresso dal Weisenrat, questo parere, insieme alla motivazione (del ministro) per cui ha adottato una decisione difforme dal parere del Weisenrat, deve essere pubblicato nel Bericht an den Nationalrat und an den Bundesrat ai sensi del § 29 a, comma 3, StAG [1].

Anche con ciò si intende contrastare la concezione dell’unità del potere e del primato della politica, con conseguente soggezione del potere giudiziario al potere esecutivo. Il potere giudiziario non deve essere oggetto di lottizzazione (molto frequente in periferia), non deve essere legato a contingenti spostamenti dei rapporti di forza. Se la magistratura è ridotta a strumento che deve evitare imbarazzanti controlli sui reati del potere, la sua indipendenza si è ridotta a mero simulacro. Se le “appartenenze”, in particolare se occulte, se i collegamenti “impropri” di magistrati con centri di potere (delle volte per mediocri interessi o vantaggi personali) sono criteri decisivi per le valutazioni, non può esservi imparzialità. È noto che la Politisierung der Gerichtsbarkeit è  la causa prima dell’inaffidabilità dei magistrati, della loro parzialità.

Se il Weisenrat esprime il parere in relazione ad un procedimento nel senso di non doversi procedere, il PM è obbligato ad informare, ai sensi del § 194, comma 3, StPO, il Rechtsschutz-beauftragten, il quale ha facoltà di proporre istanza intesa alla prosecuzione dell’Ermittlungsverfahren, come previsto dal § 195, comma 2a, StPO. Questa facoltà, spettante ad un organo indipendente, è una valida garanzia contro archiviazioni disposte troppo affrettetatamente e, delle volte, per assicurare l’impunità a chi “deve averla”.

Sopra abbiamo accennato al fatto che il disegno di legge di riforma è intitolato: Bundesgesetz mit dem das Staatsanwaltsgesetz (StAG) geändert wird, anche se la parte largamente più innovativa riguarda la nuova disciplina del Weisungsrecht, mentre le altre disposizioni sono, perlopiù, di carattere marginale. Per completezza vengono qui riportate le altre integrazioni e modificazioni contenute nel disegno di legge de quo.

IV. Riformulazione del § 8, comma 1, StAG

Viene riformulato il § 8, comma 1, StAG e disposto che i PM sono obbligati, senza che vi sia richiesta da parte del superiore, a relazionare agli stessi in ordine a procedimenti penali particolarmente importanti con riferimento alla gravità del reato commesso dal presunto colpevole oppure con riferimento alla funzione pubblica ricoperta dal sospettato; parimenti nel caso in cui si tratta di questioni di diritto non ancora “hinreichend geklärt” e il cui chiarimento è particolar-mente importante.

Al § 2a StAG viene aggiunto un comma 6. Presso la zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA), verrà istituito definitivamente un Hinweisgebersystem basato su Internet che consente l’inoltro di denunce anonime, in particolare per i reati previsti dal § 20 a, comma 1, StPO  (truffa aggravata, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, se il danno cagionato è superiore a 5 mio. di Euro, associazione a delinquere, turbativa d’asta, per indicare soltanto i più importanti). Questo, die Anonymität wahrendes Hinweisgebersystem, e’ stato “testato" per oltre un anno e i risultati ottenuti legittimano, secondo il ministro della Giustizia, la Überführung in den Dauerbetrieb.

Nelle relazioni dei PM di cui sopra devono essere indicati i provvedimenti che il PM intende adottare e i motivi per cui reputa di dover procedere. Inoltre le stesse devono contenere l’esposizione dei fatti, eventuali indagini già espletate e la qualificazione giuridica del fatto.f

V. Modifiche in materia di Berichtpflicht

Viene riformulato anche il comma 3 del § 8 StAG nel senso che le relazioni dei PM ai suoi superiori devono essere inviate - in linea di principio - soltanto prima che venga: 1) disposto l’Absehen von der Einleitung des Ermittlungsverfahrens, 2) in occasione della chiusura delle indagini preliminari secondo quanto previsto dalle Parti XII, XIII, e XIV della StPO (CPP) e prima 3) della decisione in ordine alla proposizione o l’inoltro di un mezzo di impugnazione, a meno che non sussistano i presupposti per la richiesta della decisione di una questione di diritto di particolare importanza. In tutti gli altri casi di Berichtspflicht (obbligo di relazionare), il PM deve informare per iscritto i suoi superiori in ordine ad atti di indagini soltanto dopo che gli stessi sono stati compiuti. Questo - parziale - Entfall der Vorhabensberichtspflicht avrà indubbiamente per effetto un’abbreviazione (anche sensibile) della durata der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Con la riforma quindi le staatsanwaltschaftlichen Berichtspflichten vengono ridotte nel senso che i c.d. Vorhabensberichte vengono delimitati ai casi di cui sopra.

VI. Riduzione dei poteri dei Procuratori Generali e “costi” della riforma

Se la riforma verrà approvata come progettata, essa comporterà anche una riduzione dei poteri dei Procuratori Generali presso le Corti d’appello, dato che, per effetto di un’aggiunta al § 8a, comma 1, StAG, essi, a differenza di quanto avvenuto finora, non potranno più dare inhaltliche Weisungen zur Sachbehandlung (in altre parole, ad essi non spetterà più un controllo di merito per quanto concerne un beabsichtigtes Vorgehen del PM).

Per quanto riguarda gli aggravi a carico del bilancio federale, a seguito dell’attuazione della riforma, essi saranno - prevedibilmente - di ca. 34.000 Euro all’anno. Va rilevato a questo proposito che al Proc. Gen. presso l’OGH in qualità di presidente del Weisenrat (e al suo sostituto) non spetta alcuna indennità, la quale compete soltanto agli esperti che fanno parte del Weisenrat.

Pare che si possa dire che la riforma, se attuata come prevista dal disegno di legge de quo, costituisca un primo - seppur timido - passo verso “l’affrancamento” delle Staatsanwaltschaften dalle “interferenze” da parte del potere esecutivo nelle indagini preliminari e nell’esercizio dell’azione penale.

 

[1] Dispone il § 29a, comma 3,: Il  ministro della Giustizia è tenuto a relazionare, ogni anno, al  Nationalrat e al Bundesrat in ordine alle Weisungen da lui impartite in procedimenti penali che si sono conclusi.