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Induzione al falso giuramento - RFT

Induzione al falso giuramento - RFT
Induzione al falso giuramento - RFT

I  Norma e ratio legis

(1)Chiunque induce un’altra persona a prestare un falso giuramento, è punito con la reclusione fino due anni. Chiunque induce una persona ad una falschen Versicherung an Eides Statt o ad una falschen, uneidlichen Aussage, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con pena pecuniaria fino a 180 Tagessätze[1].

(2) È punibile il tentativo.

La previsione del reato di cui al § 160 StGB (CP) si è resa necessaria in quanto le Straftaten punite dai §§ 153-156 StGB sono c.d. eigenhändige Delikte che non possono essere commessi in mittelbarer Täterschaft.  Il § 160 StGB, che contempla un Tätigkeitsdelikt, ha lo scopo specifico di rendere punibile das strafwürdige Verhalten eines Hintermannes, cioè di chi “si serve” del c.d. Vordermann, di altra persona (si parla in proposito anche di Werkzeug) per commettere un Aussagedelikt, rimanendo però “nell’ombra”.

È di tutta evidenza che la Straftat sanzionata dal § 160 StGB, è un reato particolarmente riprovevole (ed è caratterizzato da particolare viltà e codardia) in quanto il soggetto attivo sfrutta la Gutgläubigkeit (buona fede) di una persona per indurla in errore e a commettere un Aussagedelikt.

Esaminando la giurisprudenza formatasi negli ultimi 40 anni, è agevole constatare che i giudici della RFT hanno comminato pene severe a chi ha violato il § 160 StGB; poche volte i giudici si sono avvalsi della facoltà di infliggere la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva. Ciò ben si comprende perché, se la prestazione del giuramento (che in passato aveva avuto carattere “sacrale”) e le forme equiparate al medesimo, si ridurrebbero ad una “burla”, si diffonderebbe un virus assai pericoloso per l’amministrazione della giustizia, virus che avrebbe effetti non meno nefasti della parzialità.

II  Rechtspflegedelikt

Il § 160 StGB prevede un c.d. Rechtspflegedelikt  (reato contro l’amministrazione della giustizia), essendo il bene giuridico protetto da questa norma (il Rechtsgut), la Rechtspflege, intesa come una delle funzioni tipiche ed essenziali dello Stato. Vi è un interesse pubblico all’accertamento veritiero dei fatti in giudizio e, in certi casi, anche in gewissen anderen Verfahren, qualora l’accertamento della verità sia basata su dichiarazioni rese da Beweispersonen; accertamento che è stato ritenuto dal legislatore particolarmente meritevole di tutela (besonders schutzwürdig). Soltanto la Gewinnung richtiger Entscheidungsgrundlagen  è il presupposto per una sentenza o per un altro provvedimento del giudice che corrisponda a canoni di legge e di giustizia. In altre parole, il legislatore, con la previsione del § 160 StGB, ha inteso prevenire la Verfälschung der Entscheidungsgrundlagen e garantire la prozessuale Wahrheitspflicht. Gli Aussagedelikte sono stati chiamati “höchstpersönliche Pflichtdelikte”. E’ stato rilevato che il § 160 StGB tutela non - o non soltanto - interessi individuali, ma interessi inerenti alla Rechtspflege, in particolare in procedimenti, “die mit besonderem, öffentlichem Vertrauen ausgestatet sind”. L’Anspruch auf erhöhte Glaubwürdigkeit delle dichiarazioni rese in giudizio da testi che hanno prestato il giuramento oppure assunto un impegno equiparato a quest’ultimo, fa sì che l’inadempimento del teste a questo suo dovere, viene ritenuto “ein besonders gefährlicher Angriff auf die Rechtspflege”(un “attacco” particolarmente pericoloso per l’amministrazione della giustizia), specie se, come nella fattispecie di cui al § 160 StGB, il soggetto attivo del reato (il c.d. Hintermann), si “serve” di una persona (del c.d. Vordermann) in buona fede per perseguire lo scopo di ottenere un falso giuramento o una delle due dichiarazioni indicate nella parte 2 del comma 1 del paragrafo ora citato. Il reato p. e p. dal § 160 StGB è caratterizzato dal fatto che il dichiarante “non sa” e chi (ben) sa, “erklärt nicht”.

III  Reato di pericolo astratto

I reati previsti dai §§ 153-160 StGB sono delitti di pericolo astratto (abstrakte Gefährdungsdelikte), per cui è indifferente, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 160 StGB, se per effetto della provocata Falschaussage, l’accertamento della verità dei fatti sia stato o meno pregiudicato. Da ciò consegue che sono punibili anche Falschaussagen processualmente non utilizzabili. Parimenti è indifferente, se la Falschaussage sia stata o meno rilevante per la decisione giudiziale o per una di quelle equiparate alla stessa.

IV  Elemento oggettivo e soggettivo

La Rechtspflege viene indotta in errore da una Aussage che contrasta con ciò che è avvenuto realmente. Eidesdelikte sono caratterizzati dalla sussistenza di un Widerspruch zwischen Wort und Wirklichkeit, zwischen Inhalt der Aussage und tatsächlichem Geschehen. Va però rilevato che la Falschaussage è punibile se ed in quanto il dichiarante è soggetto alla prozessualen Wahrheitspflicht, la quale comprende altresì l’obbligo della completezza della dichiarazione resa (la c.d. Vollständigkeitspflicht). La unvollständige Aussage è equiparata a quella falsa. A proposito della completezza va rilevato che il dichiarante è obbligato a riferire tutti i fatti, anche se non sono specificamente oggetto di apposite domande, purché siano, in un certo qual modo, attinenti al Vernehmungsgegenstand.

Dalle pene edittali previste nei §§ 153 - 159 StGB risulta che la sanzione contemplata dal § 160 StGB è di parecchio inferiore rispetto a quelle  previste dai paragrafi suddetti. Da ciò la dottrina prevalente ha dedotto che il § 160 StGB ha una mera “Ergänzungsfunktion”.

Integra lo Straftatbestand ex § 160 StGB, l’azione di chi induce una persona - che è in buona fede (gutgläubig) - a dichiarare il falso; alla Gutgläubigkeit è equiparata la Fahrlässigkeit del dichiarante.

V  Drei Tatvarianten

Elemento oggettivo del reato p e p dal § 160 StGB è la prestazione di un giuramento falso, di una falschen Versicherung an Eides Statt oppure la Erstattung einer falschen, uneidlichen Aussage. Per quanto concerne la prima Tatbestandsvariante, essa corrisponde, in un certo qual modo, alla previsione di cui all’articolo 372 del codice penale italiano. Si ha invece falsche Versicherung an Eidesstatt, che costituisce una fattispecie a se’ stante degli Aussagedelikte, qualora una persona, dinanzi ad un’autorità competente a ricevere una dichiarazione sostitutiva del giuramento, riferisce il falso. Si ricorre a questa Bekräftigungsform della dichiarazione p. es. nel processo civile, il cui § 294 prevede che per la Glaubhaftmachung von Tatsachen,  la parte - o anche un terzo - possono ricorrere alla Versicherung an Eides Statt, che è un Beweismittel (un mezzo di prova) soltanto in casi eccezionali e viene valutato liberamente dal giudice. Per il ricorso ad eidesstattliche  Versicherungen nell’ambito di procedimenti amministrativi,  l’ammissibilità delle stesse  deve essere espressamente prevista dalla legge.

La eidesstattliche Versicherung viene definita “eine, den Erklärenden sofort bindende Bekräftigung der Wahrheit” (un rafforzamento della verita’ immediatamenrte vincolante per il dichiarante), dalla quale deve essere desumibile che questa dichiarazione viene resa in sostituzione del giuramento.  Può essere fatta verbalmente o per iscritto, fatta eccezione per i casi in cui per legge è prescritta la forma documentale. Requisito essenziale è che venga resa personalmente dalla parte (o dal terzo); non è ammessa la Vertretung.

La terza Tatvariante prevista dal § 160 StGB è costituita dall’induzione a rendere una falsche, uneidliche Aussage. Per falsche, uneidliche Aussage, si intende una dichiarazione resa, in qualità di teste, ma senza prestare il giuramento, dinanzi al giudice o davanti ad altra autoritè equiparata a tal fine a quella giudiziaria. Questa fattispecie è stata recepita ca. 60 anni orsono dal codice penale austriaco che  - tuttora - la prevede ai §§ 292 2 288, comma 1, dello StGB. Il bene giuridico protetto  è  l’interesse pubblico all’accertamento veritiero dei fatti in giudizio e in certi altri procedimenti. Il § 160, comma 1,ultima parte, StGB, trova applicazione anche nei casi di Falschaussage resa in un procedimento civile. Soggetto attivo del reato p e p dal § 160 StGB può essere anche il consulente tecnico (Sachverständiger) che fornisce valutazioni e accertamenti falsi.

VI  Modalità dell’induzione

L’induzione consiste nell’influire in modo determinante su altra persona affinché renda una dichiarazione - falsa - ma che questa persona reputa che sia vera.  Ciò può essere dovuto: 1) ad inganno (Täuschung), 2) a minaccia (posta in essere dal c.d. Hintermann), 3) al fatto che la persona indotta (il c.d.Vordermann) già versava in errore, F4) inducendo il c.d. Vordermann a sottoscrivere un documento, di cui, chi appone la firma, non sa che contiene una Versicherung an Eides Statt. L’induzione, infine, è configurabile, se la determinazione è opera di un  terzo in buona fede.

VII  Dolo

Il delitto p e p dal § 160 StGB  è un reato doloso, per la cui integrazione basta il dolo generico (bedingter Vorsatz). È consumato, se il falso giuramento è stato prestato, la falsa Versicherung an Eides Statt o la falsa uneidliche Aussage sono state rese. La Bestimmtheit des Vorsatzes richiede che la persona da indurre, deve essere ben determinata e così pure il contenuto della dichiarazione falsa.

VIII  Tentativo

Come sopra già accennato, il reato p e p dal § 160 StGB è punibile (comma 2) a titolo di tentativo. Il tentativo è stato ravvisato nei casi di erfolgloser Einwirkung auf die Beweisperson in quanto la stessa ha intuito lo stratagemma  posto in essere dal soggetto attivo del reato (dal c.d. Hintermann); inoltre, se il soggetto attivo del reato (il c.d. Vordermann) è caduto in errore a proposito della competenza dell’autorità dinanzi alla quale la dichiarazione (falsa) dovrebbe essere resa (in questo senso ved. BGH 24, 38). La dottrina prevalente ravvisa invece in questo caso soltanto un untauglichen Versuch.

[1]La pena pecuniaria alternativa a quella detentiva è stata introdotta per effetto dell’articolo 12 EGStGB del 1974.

I  Norma e ratio legis

(1)Chiunque induce un’altra persona a prestare un falso giuramento, è punito con la reclusione fino due anni. Chiunque induce una persona ad una falschen Versicherung an Eides Statt o ad una falschen, uneidlichen Aussage, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con pena pecuniaria fino a 180 Tagessätze[1].

(2) È punibile il tentativo.

La previsione del reato di cui al § 160 StGB (CP) si è resa necessaria in quanto le Straftaten punite dai §§ 153-156 StGB sono c.d. eigenhändige Delikte che non possono essere commessi in mittelbarer Täterschaft.  Il § 160 StGB, che contempla un Tätigkeitsdelikt, ha lo scopo specifico di rendere punibile das strafwürdige Verhalten eines Hintermannes, cioè di chi “si serve” del c.d. Vordermann, di altra persona (si parla in proposito anche di Werkzeug) per commettere un Aussagedelikt, rimanendo però “nell’ombra”.

È di tutta evidenza che la Straftat sanzionata dal § 160 StGB, è un reato particolarmente riprovevole (ed è caratterizzato da particolare viltà e codardia) in quanto il soggetto attivo sfrutta la Gutgläubigkeit (buona fede) di una persona per indurla in errore e a commettere un Aussagedelikt.

Esaminando la giurisprudenza formatasi negli ultimi 40 anni, è agevole constatare che i giudici della RFT hanno comminato pene severe a chi ha violato il § 160 StGB; poche volte i giudici si sono avvalsi della facoltà di infliggere la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva. Ciò ben si comprende perché, se la prestazione del giuramento (che in passato aveva avuto carattere “sacrale”) e le forme equiparate al medesimo, si ridurrebbero ad una “burla”, si diffonderebbe un virus assai pericoloso per l’amministrazione della giustizia, virus che avrebbe effetti non meno nefasti della parzialità.

II  Rechtspflegedelikt

Il § 160 StGB prevede un c.d. Rechtspflegedelikt  (reato contro l’amministrazione della giustizia), essendo il bene giuridico protetto da questa norma (il Rechtsgut), la Rechtspflege, intesa come una delle funzioni tipiche ed essenziali dello Stato. Vi è un interesse pubblico all’accertamento veritiero dei fatti in giudizio e, in certi casi, anche in gewissen anderen Verfahren, qualora l’accertamento della verità sia basata su dichiarazioni rese da Beweispersonen; accertamento che è stato ritenuto dal legislatore particolarmente meritevole di tutela (besonders schutzwürdig). Soltanto la Gewinnung richtiger Entscheidungsgrundlagen  è il presupposto per una sentenza o per un altro provvedimento del giudice che corrisponda a canoni di legge e di giustizia. In altre parole, il legislatore, con la previsione del § 160 StGB, ha inteso prevenire la Verfälschung der Entscheidungsgrundlagen e garantire la prozessuale Wahrheitspflicht. Gli Aussagedelikte sono stati chiamati “höchstpersönliche Pflichtdelikte”. E’ stato rilevato che il § 160 StGB tutela non - o non soltanto - interessi individuali, ma interessi inerenti alla Rechtspflege, in particolare in procedimenti, “die mit besonderem, öffentlichem Vertrauen ausgestatet sind”. L’Anspruch auf erhöhte Glaubwürdigkeit delle dichiarazioni rese in giudizio da testi che hanno prestato il giuramento oppure assunto un impegno equiparato a quest’ultimo, fa sì che l’inadempimento del teste a questo suo dovere, viene ritenuto “ein besonders gefährlicher Angriff auf die Rechtspflege”(un “attacco” particolarmente pericoloso per l’amministrazione della giustizia), specie se, come nella fattispecie di cui al § 160 StGB, il soggetto attivo del reato (il c.d. Hintermann), si “serve” di una persona (del c.d. Vordermann) in buona fede per perseguire lo scopo di ottenere un falso giuramento o una delle due dichiarazioni indicate nella parte 2 del comma 1 del paragrafo ora citato. Il reato p. e p. dal § 160 StGB è caratterizzato dal fatto che il dichiarante “non sa” e chi (ben) sa, “erklärt nicht”.

III  Reato di pericolo astratto

I reati previsti dai §§ 153-160 StGB sono delitti di pericolo astratto (abstrakte Gefährdungsdelikte), per cui è indifferente, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 160 StGB, se per effetto della provocata Falschaussage, l’accertamento della verità dei fatti sia stato o meno pregiudicato. Da ciò consegue che sono punibili anche Falschaussagen processualmente non utilizzabili. Parimenti è indifferente, se la Falschaussage sia stata o meno rilevante per la decisione giudiziale o per una di quelle equiparate alla stessa.

IV  Elemento oggettivo e soggettivo

La Rechtspflege viene indotta in errore da una Aussage che contrasta con ciò che è avvenuto realmente. Eidesdelikte sono caratterizzati dalla sussistenza di un Widerspruch zwischen Wort und Wirklichkeit, zwischen Inhalt der Aussage und tatsächlichem Geschehen. Va però rilevato che la Falschaussage è punibile se ed in quanto il dichiarante è soggetto alla prozessualen Wahrheitspflicht, la quale comprende altresì l’obbligo della completezza della dichiarazione resa (la c.d. Vollständigkeitspflicht). La unvollständige Aussage è equiparata a quella falsa. A proposito della completezza va rilevato che il dichiarante è obbligato a riferire tutti i fatti, anche se non sono specificamente oggetto di apposite domande, purché siano, in un certo qual modo, attinenti al Vernehmungsgegenstand.

Dalle pene edittali previste nei §§ 153 - 159 StGB risulta che la sanzione contemplata dal § 160 StGB è di parecchio inferiore rispetto a quelle  previste dai paragrafi suddetti. Da ciò la dottrina prevalente ha dedotto che il § 160 StGB ha una mera “Ergänzungsfunktion”.

Integra lo Straftatbestand ex § 160 StGB, l’azione di chi induce una persona - che è in buona fede (gutgläubig) - a dichiarare il falso; alla Gutgläubigkeit è equiparata la Fahrlässigkeit del dichiarante.

V  Drei Tatvarianten

Elemento oggettivo del reato p e p dal § 160 StGB è la prestazione di un giuramento falso, di una falschen Versicherung an Eides Statt oppure la Erstattung einer falschen, uneidlichen Aussage. Per quanto concerne la prima Tatbestandsvariante, essa corrisponde, in un certo qual modo, alla previsione di cui all’articolo 372 del codice penale italiano. Si ha invece falsche Versicherung an Eidesstatt, che costituisce una fattispecie a se’ stante degli Aussagedelikte, qualora una persona, dinanzi ad un’autorità competente a ricevere una dichiarazione sostitutiva del giuramento, riferisce il falso. Si ricorre a questa Bekräftigungsform della dichiarazione p. es. nel processo civile, il cui § 294 prevede che per la Glaubhaftmachung von Tatsachen,  la parte - o anche un terzo - possono ricorrere alla Versicherung an Eides Statt, che è un Beweismittel (un mezzo di prova) soltanto in casi eccezionali e viene valutato liberamente dal giudice. Per il ricorso ad eidesstattliche  Versicherungen nell’ambito di procedimenti amministrativi,  l’ammissibilità delle stesse  deve essere espressamente prevista dalla legge.

La eidesstattliche Versicherung viene definita “eine, den Erklärenden sofort bindende Bekräftigung der Wahrheit” (un rafforzamento della verita’ immediatamenrte vincolante per il dichiarante), dalla quale deve essere desumibile che questa dichiarazione viene resa in sostituzione del giuramento.  Può essere fatta verbalmente o per iscritto, fatta eccezione per i casi in cui per legge è prescritta la forma documentale. Requisito essenziale è che venga resa personalmente dalla parte (o dal terzo); non è ammessa la Vertretung.

La terza Tatvariante prevista dal § 160 StGB è costituita dall’induzione a rendere una falsche, uneidliche Aussage. Per falsche, uneidliche Aussage, si intende una dichiarazione resa, in qualità di teste, ma senza prestare il giuramento, dinanzi al giudice o davanti ad altra autoritè equiparata a tal fine a quella giudiziaria. Questa fattispecie è stata recepita ca. 60 anni orsono dal codice penale austriaco che  - tuttora - la prevede ai §§ 292 2 288, comma 1, dello StGB. Il bene giuridico protetto  è  l’interesse pubblico all’accertamento veritiero dei fatti in giudizio e in certi altri procedimenti. Il § 160, comma 1,ultima parte, StGB, trova applicazione anche nei casi di Falschaussage resa in un procedimento civile. Soggetto attivo del reato p e p dal § 160 StGB può essere anche il consulente tecnico (Sachverständiger) che fornisce valutazioni e accertamenti falsi.

VI  Modalità dell’induzione

L’induzione consiste nell’influire in modo determinante su altra persona affinché renda una dichiarazione - falsa - ma che questa persona reputa che sia vera.  Ciò può essere dovuto: 1) ad inganno (Täuschung), 2) a minaccia (posta in essere dal c.d. Hintermann), 3) al fatto che la persona indotta (il c.d.Vordermann) già versava in errore, F4) inducendo il c.d. Vordermann a sottoscrivere un documento, di cui, chi appone la firma, non sa che contiene una Versicherung an Eides Statt. L’induzione, infine, è configurabile, se la determinazione è opera di un  terzo in buona fede.

VII  Dolo

Il delitto p e p dal § 160 StGB  è un reato doloso, per la cui integrazione basta il dolo generico (bedingter Vorsatz). È consumato, se il falso giuramento è stato prestato, la falsa Versicherung an Eides Statt o la falsa uneidliche Aussage sono state rese. La Bestimmtheit des Vorsatzes richiede che la persona da indurre, deve essere ben determinata e così pure il contenuto della dichiarazione falsa.

VIII  Tentativo

Come sopra già accennato, il reato p e p dal § 160 StGB è punibile (comma 2) a titolo di tentativo. Il tentativo è stato ravvisato nei casi di erfolgloser Einwirkung auf die Beweisperson in quanto la stessa ha intuito lo stratagemma  posto in essere dal soggetto attivo del reato (dal c.d. Hintermann); inoltre, se il soggetto attivo del reato (il c.d. Vordermann) è caduto in errore a proposito della competenza dell’autorità dinanzi alla quale la dichiarazione (falsa) dovrebbe essere resa (in questo senso ved. BGH 24, 38). La dottrina prevalente ravvisa invece in questo caso soltanto un untauglichen Versuch.

[1]La pena pecuniaria alternativa a quella detentiva è stata introdotta per effetto dell’articolo 12 EGStGB del 1974.