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Copie di atti giudiziari: uso di supporti informatici

Copie di atti giudiziari: uso di supporti informatici
Copie di atti giudiziari: uso di supporti informatici

Molteplici le problematiche relative al rilascio di copie degli atti giudiziari e nelle modalità strumentali con la quale le stesse possono essere rilasciate.

Il legislatore si è preoccupato annualmente o quasi, di procedere all’aumento dei costi delle stesse, ma mai di adeguare le tipologie di supporto, di cui all’allegato 8 (art. 268) rimanendo, malgrado i passi in avanti della tecnologia, al compact disk.

È pur vero che il Ministero della Giustizia [1]in occasione del processo penale n 91/97 relativo alla strage di Piazza Loggia ebbe modo di riconoscere “la possibilità di equiparare, quanto alla tariffa applicabile, il rilascio di copie su supporto DVD all’ipotesi di rilascio su CD..”

Fermo restando che  , in materia di utilizzo di supporti informatici , per lo stesso Ministero[2]“questa Direzione Generale ha sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici di consentire all’avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili”

Ribadendo, con nota del 2014, che “.... si è in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 con il quale verranno disciplinate anche con riferimento ai  nuovi mezzi  tecnologici, i nuovi supporti ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso degli stesi. Ne consegue che allo stato attuale i diritti di copia di atti giudiziari devono essere percepiti nella misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 e dal DL 193/2009 convertito in legge 24/2010.

Quanto sopra è radicalmente cambiato a seguito della decisione del TAR Lazio Anno 2014 confermata dalla decisione del Consiglio di Stato sentenza n. 4408/2015 che ha portato il Ministero della Giustizia a rivedere i propri orientamenti ad emanare, in materia di utilizzo di supporti informatici per il rilascio di copie di atti giudiziari, la circolare DAG28/10/2015.0157302.U. disponendo che “gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza”

In particolare, con la sentenza in esame il Consiglio di Stato”...dopo aver fatto riferimento al c.d. “criterio del costo” (giudicato dal T.A.R. preferibile rispetto a quello della “capienza” del supporto stesso, utilizzato dall’amministrazione per quantificare l’importo richiesto)” ha precisato che “il costo di un’operazione di trasferimento dati su supporto informatico, grazie all’evoluzione tecnologica, tende, in generale, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nulla nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente”

Concludendo che “pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio” interpretativo adottato dal T.A.R.. in relazione a fattispecie non previste dal legislatore ma rese ormai frequenti dalla rapida evoluzione tecnologica debba farsi riferimento al quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su C.D. essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati, e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati,  non sia, tutto sommato, più onerosa della prima”.

Il Ministero della Giustizia, preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato, con la circolare del 28 ottobre 2015 considerato che “l’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, rubricato “determinazione di nuovi supporti e degli importi”, prevede che, con apposito regolamento interministeriale, vengano “disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gii importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso dei diritti”  ha, come detto, rivisto la propria precedente posizione ai sensi della quale “in attesa dell’emanazione del suddetto regolamento - attualmente all’attenzione degli uffici ministeriali competenti - questa Direzione Generale aveva in passato fornito agli Uffici giudiziari indicazioni nel senso che, per il rilascio di copia di supporti informatici diversi dai dischetti da 1,44 MB e dai compact disc (la cui capienza è notoriamente molto superiore), potesse “farsi riferimento all’importo forfettizzato previsto nella citata tabella per ogni compact disc” (Note 16/05/12. n. 67227 e 28 giugno 2005 n. 1/71867U/44/NV).

Per il nuovo indirizza ministeriale quindi “ Tale interpretazione deve essere oggi rivista alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4408/2015, depositata il 21 settembre 2015 (la quale ha confermato l’interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 che era stata impugnata da questa amministrazione), in forza del quale gli “uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e C.D. (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta dell’’Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), ..”

Precisando che “il principio sancito dal giudice amministrativo - secondo il quale, come premesso, gli uffici giudiziari possono chiedere, “ai fini della copia della documentazione ... mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e C.D. .... esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro 295,16” (da ultimo rivalutato in curo 320.48) -si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest’ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia”.

Concludendo che “tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico: a nonna dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Legge 193/2009, convertito dalla legge 22.2.2010, n. 24, infatti, “fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citalo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di alti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”

Da ultimo appare opportuno precisare relativamente al diritto di urgenza al rilascio di copie in formato elettroniche [3] “si ribadisce quanto affermato nella nota 29 aprile 20014 prot. 62183 con la quale si è precisato che, allo stato,tenuto conto delle disposizioni  normative vigenti, l’articolo 270 Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, è applicabile al rilascio di copie urgenti su supporto cartaceo”.

[1] nota DAG 24/11/2006.0124681.U vedasi anche  circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005

[2] Circolare prot 89023.U del 19 giugno 2014 vedasi anche la nota prot.149535 del 13 novembre 2008

[3]  Circolare DAG.29/04/2014.0082183.U

Molteplici le problematiche relative al rilascio di copie degli atti giudiziari e nelle modalità strumentali con la quale le stesse possono essere rilasciate.

Il legislatore si è preoccupato annualmente o quasi, di procedere all’aumento dei costi delle stesse, ma mai di adeguare le tipologie di supporto, di cui all’allegato 8 (art. 268) rimanendo, malgrado i passi in avanti della tecnologia, al compact disk.

È pur vero che il Ministero della Giustizia [1]in occasione del processo penale n 91/97 relativo alla strage di Piazza Loggia ebbe modo di riconoscere “la possibilità di equiparare, quanto alla tariffa applicabile, il rilascio di copie su supporto DVD all’ipotesi di rilascio su CD..”

Fermo restando che  , in materia di utilizzo di supporti informatici , per lo stesso Ministero[2]“questa Direzione Generale ha sempre manifestato di non condividere la scelta operata da alcuni uffici di consentire all’avvocato la riproduzione del documento mediante propri strumenti portatili”

Ribadendo, con nota del 2014, che “.... si è in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 con il quale verranno disciplinate anche con riferimento ai  nuovi mezzi  tecnologici, i nuovi supporti ed i relativi importi dei diritti di copia sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso degli stesi. Ne consegue che allo stato attuale i diritti di copia di atti giudiziari devono essere percepiti nella misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 e dal DL 193/2009 convertito in legge 24/2010.

Quanto sopra è radicalmente cambiato a seguito della decisione del TAR Lazio Anno 2014 confermata dalla decisione del Consiglio di Stato sentenza n. 4408/2015 che ha portato il Ministero della Giustizia a rivedere i propri orientamenti ad emanare, in materia di utilizzo di supporti informatici per il rilascio di copie di atti giudiziari, la circolare DAG28/10/2015.0157302.U. disponendo che “gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza”

In particolare, con la sentenza in esame il Consiglio di Stato”...dopo aver fatto riferimento al c.d. “criterio del costo” (giudicato dal T.A.R. preferibile rispetto a quello della “capienza” del supporto stesso, utilizzato dall’amministrazione per quantificare l’importo richiesto)” ha precisato che “il costo di un’operazione di trasferimento dati su supporto informatico, grazie all’evoluzione tecnologica, tende, in generale, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nulla nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente”

Concludendo che “pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio” interpretativo adottato dal T.A.R.. in relazione a fattispecie non previste dal legislatore ma rese ormai frequenti dalla rapida evoluzione tecnologica debba farsi riferimento al quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su C.D. essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati, e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati,  non sia, tutto sommato, più onerosa della prima”.

Il Ministero della Giustizia, preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato, con la circolare del 28 ottobre 2015 considerato che “l’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, rubricato “determinazione di nuovi supporti e degli importi”, prevede che, con apposito regolamento interministeriale, vengano “disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gii importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso dei diritti”  ha, come detto, rivisto la propria precedente posizione ai sensi della quale “in attesa dell’emanazione del suddetto regolamento - attualmente all’attenzione degli uffici ministeriali competenti - questa Direzione Generale aveva in passato fornito agli Uffici giudiziari indicazioni nel senso che, per il rilascio di copia di supporti informatici diversi dai dischetti da 1,44 MB e dai compact disc (la cui capienza è notoriamente molto superiore), potesse “farsi riferimento all’importo forfettizzato previsto nella citata tabella per ogni compact disc” (Note 16/05/12. n. 67227 e 28 giugno 2005 n. 1/71867U/44/NV).

Per il nuovo indirizza ministeriale quindi “ Tale interpretazione deve essere oggi rivista alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4408/2015, depositata il 21 settembre 2015 (la quale ha confermato l’interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 che era stata impugnata da questa amministrazione), in forza del quale gli “uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e C.D. (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta dell’’Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), ..”

Precisando che “il principio sancito dal giudice amministrativo - secondo il quale, come premesso, gli uffici giudiziari possono chiedere, “ai fini della copia della documentazione ... mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e C.D. .... esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro 295,16” (da ultimo rivalutato in curo 320.48) -si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest’ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia”.

Concludendo che “tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico: a nonna dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Legge 193/2009, convertito dalla legge 22.2.2010, n. 24, infatti, “fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citalo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di alti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate”

Da ultimo appare opportuno precisare relativamente al diritto di urgenza al rilascio di copie in formato elettroniche [3] “si ribadisce quanto affermato nella nota 29 aprile 20014 prot. 62183 con la quale si è precisato che, allo stato,tenuto conto delle disposizioni  normative vigenti, l’articolo 270 Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, è applicabile al rilascio di copie urgenti su supporto cartaceo”.

[1] nota DAG 24/11/2006.0124681.U vedasi anche  circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005

[2] Circolare prot 89023.U del 19 giugno 2014 vedasi anche la nota prot.149535 del 13 novembre 2008

[3]  Circolare DAG.29/04/2014.0082183.U