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Le Sezioni Unite sull’immediata impugnabilità del lodo parziale ex articolo 827 del codice di procedura civile nel procedimento arbitrale

Le Sezioni Unite sull’immediata impugnabilità del lodo parziale ex articolo 827 del codice di procedura civile nel procedimento arbitrale
Le Sezioni Unite sull’immediata impugnabilità del lodo parziale ex articolo 827 del codice di procedura civile nel procedimento arbitrale

Abstract

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione riguardante i casi in cui, ex articolo 827, comma 3, del codice di procedura civile, è immediatamente impugnabile il lodo parziale, enunciando il principio secondo cui debba definirsi lodo che decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile, sia quello di condanna generica ex articolo 278 del codice di procedura civile sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio.

 

È stata finalmente risolta, con la Sentenza 18 novembre 2016 n. 23463 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la controversa questione riguardante l’immediata impugnabilità del lodo parziale emesso dal Collegio arbitrale.

1. Il caso

Nello specifico, il caso esaminato dalla Suprema Corte ha riguardato l’asserita violazione degli articoli 827, comma 3 e 279, comma 2, del codice di procedura civile per avere la Corte d’Appello di Napoli escluso l’immediata impugnabilità di un lodo che, pronunciato prima del lodo definitivo, ha affermato la competenza del Collegio arbitrale relativamente ad una controversia riguardante l’esecuzione di un contratto d’appalto stipulato con clausola compromissoria.

2. La definizione di lodo parziale

Innanzi tutto occorre considerare che il “lodo parziale”, inserito nel frazionamento dei provvedimenti emessi nel procedimento arbitrale, è da intendersi, secondo autorevole dottrina, come il provvedimento “limitato all’accoglimento o al rigetto di taluna delle più domande oggetto del giudizio”[1].

Tuttavia, in tale definizione[2] parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di includere anche “la decisione su una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito”[3], causando il contrasto portato dinanzi alle Sezioni Unite.

Sul punto è opportuno precisare che l’esatta individuazione del perimetro della definizione di “lodo parziale” appare assai rilevante in considerazione della disciplina sull’immediata impugnabilità di tale provvedimento.

Di fatti, l’articolo 827, comma 3, del codice di procedura civile, che disciplina l’impugnazione del lodo parziale, dispone che “il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.”

Nel nostro ordinamento, profondamente riformato con la Legge 5 gennaio 1994 n. 25, si prevede, dunque, la distinzione tra lodo parziale stricto sensu, ossia quello immediatamente impugnabile poiché decide parzialmente il merito della controversia, e lodo parziale non impugnabile poiché limita la decisione soltanto ad alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio.[4]

3. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione sottolinea come in tale distinzione, alla quale è “in parte sovrapponibile quella tra sentenze definitive e non definitive ex articolo 279 del codice di procedura civile”, ora vi sia un preciso criterio normativo di definizione rinvenibile negli articoli 360, comma 3, e 361, comma 1, del codice di procedura civile, i quali, a seguito della novella del 2006[5], oggi riconoscono l’immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di condanna generica ex articolo 278 del codice di procedura civile e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio.

Occorre precisare inoltre che, allo stesso tempo, l’articolo 360, comma 3, del codice di procedura civile esclude che possa riconoscersi l’immediata ed autonoma ricorribilità per le sentenze (siano esse di appello o di unico grado) che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

Dunque, appare evidente, secondo la Suprema Corte[6], che la riforma del 2006 si ponga nel solco della disciplina già introdotta per il lodo arbitrale dalla novella del 1994.

In considerazione di ciò, il principio enunciato nella sentenza dispone che debba definirsi lodo che decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile ex articolo 827, comma 3, codice di procedura civile, “sia quello di condanna generica ex articolo 278 del codice di procedura civile sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio”. I lodi, invece, che decidono questioni pregiudiziali o preliminari non rientrano in tale definizione, sicché non sono immediatamente impugnabili.

Per consultare il testo della sentenza della Corte di Cassazione clicca qui.

 

[1] BALENA, G. Istituzioni di diritto processuale civile, Vol. III, p. 352, Cacucci, Bari, 2015

[2] Che trova il sostegno di parte della giurisprudenza vd. Cassazione, I Sezione, 26 marzo 2012, n. 4790; Cassazione, II Sezione, 24 luglio 2014, n. 16963

[3] Vd. Cassazione, I Sezione, 6 aprile 2012, n. 5634; Cassazione, I Sezione, 17 febbraio 2014, n. 3678

[4] Vd. BENEDETTELLI, M. – RADICATI DI BRONZOLO, L. – CONSOLO, L., Commentario breve al diritto dell'arbitrato interno e internazionale, Cedam, Padova, 2010, pp. 981 ss., ove si aggiunge: “più articolata la situazione in Svizzera, dove sono dichiarati immediatamente impugnabili a pena di decadenza in base a tutti i motivi di nullità di cui all’art. 190(2) CH l.d.i.p. i lodi «parziali finali», che risolvono in modo definitivo parte della controversia, mentre i lodi incidentali o pregiudiziali (ivi compresi quelli sulla competenza) sottostanno al medesimo regime solo allorché si eccepisca l’irregolare composizione del tribunale arbitrale o l’erronea pronuncia sulla competenza”.

[5] Decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 40

[6] Vd. Cassazione, Sezioni Unite, 22 dicembre 2015, n. 25774

Abstract

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la questione riguardante i casi in cui, ex articolo 827, comma 3, del codice di procedura civile, è immediatamente impugnabile il lodo parziale, enunciando il principio secondo cui debba definirsi lodo che decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile, sia quello di condanna generica ex articolo 278 del codice di procedura civile sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio.

 

È stata finalmente risolta, con la Sentenza 18 novembre 2016 n. 23463 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la controversa questione riguardante l’immediata impugnabilità del lodo parziale emesso dal Collegio arbitrale.

1. Il caso

Nello specifico, il caso esaminato dalla Suprema Corte ha riguardato l’asserita violazione degli articoli 827, comma 3 e 279, comma 2, del codice di procedura civile per avere la Corte d’Appello di Napoli escluso l’immediata impugnabilità di un lodo che, pronunciato prima del lodo definitivo, ha affermato la competenza del Collegio arbitrale relativamente ad una controversia riguardante l’esecuzione di un contratto d’appalto stipulato con clausola compromissoria.

2. La definizione di lodo parziale

Innanzi tutto occorre considerare che il “lodo parziale”, inserito nel frazionamento dei provvedimenti emessi nel procedimento arbitrale, è da intendersi, secondo autorevole dottrina, come il provvedimento “limitato all’accoglimento o al rigetto di taluna delle più domande oggetto del giudizio”[1].

Tuttavia, in tale definizione[2] parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di includere anche “la decisione su una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito”[3], causando il contrasto portato dinanzi alle Sezioni Unite.

Sul punto è opportuno precisare che l’esatta individuazione del perimetro della definizione di “lodo parziale” appare assai rilevante in considerazione della disciplina sull’immediata impugnabilità di tale provvedimento.

Di fatti, l’articolo 827, comma 3, del codice di procedura civile, che disciplina l’impugnazione del lodo parziale, dispone che “il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.”

Nel nostro ordinamento, profondamente riformato con la Legge 5 gennaio 1994 n. 25, si prevede, dunque, la distinzione tra lodo parziale stricto sensu, ossia quello immediatamente impugnabile poiché decide parzialmente il merito della controversia, e lodo parziale non impugnabile poiché limita la decisione soltanto ad alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio.[4]

3. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione sottolinea come in tale distinzione, alla quale è “in parte sovrapponibile quella tra sentenze definitive e non definitive ex articolo 279 del codice di procedura civile”, ora vi sia un preciso criterio normativo di definizione rinvenibile negli articoli 360, comma 3, e 361, comma 1, del codice di procedura civile, i quali, a seguito della novella del 2006[5], oggi riconoscono l’immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di condanna generica ex articolo 278 del codice di procedura civile e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio.

Occorre precisare inoltre che, allo stesso tempo, l’articolo 360, comma 3, del codice di procedura civile esclude che possa riconoscersi l’immediata ed autonoma ricorribilità per le sentenze (siano esse di appello o di unico grado) che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

Dunque, appare evidente, secondo la Suprema Corte[6], che la riforma del 2006 si ponga nel solco della disciplina già introdotta per il lodo arbitrale dalla novella del 1994.

In considerazione di ciò, il principio enunciato nella sentenza dispone che debba definirsi lodo che decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile ex articolo 827, comma 3, codice di procedura civile, “sia quello di condanna generica ex articolo 278 del codice di procedura civile sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio”. I lodi, invece, che decidono questioni pregiudiziali o preliminari non rientrano in tale definizione, sicché non sono immediatamente impugnabili.

Per consultare il testo della sentenza della Corte di Cassazione clicca qui.

 

[1] BALENA, G. Istituzioni di diritto processuale civile, Vol. III, p. 352, Cacucci, Bari, 2015

[2] Che trova il sostegno di parte della giurisprudenza vd. Cassazione, I Sezione, 26 marzo 2012, n. 4790; Cassazione, II Sezione, 24 luglio 2014, n. 16963

[3] Vd. Cassazione, I Sezione, 6 aprile 2012, n. 5634; Cassazione, I Sezione, 17 febbraio 2014, n. 3678

[4] Vd. BENEDETTELLI, M. – RADICATI DI BRONZOLO, L. – CONSOLO, L., Commentario breve al diritto dell'arbitrato interno e internazionale, Cedam, Padova, 2010, pp. 981 ss., ove si aggiunge: “più articolata la situazione in Svizzera, dove sono dichiarati immediatamente impugnabili a pena di decadenza in base a tutti i motivi di nullità di cui all’art. 190(2) CH l.d.i.p. i lodi «parziali finali», che risolvono in modo definitivo parte della controversia, mentre i lodi incidentali o pregiudiziali (ivi compresi quelli sulla competenza) sottostanno al medesimo regime solo allorché si eccepisca l’irregolare composizione del tribunale arbitrale o l’erronea pronuncia sulla competenza”.

[5] Decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 40

[6] Vd. Cassazione, Sezioni Unite, 22 dicembre 2015, n. 25774