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Cassazione: esame radiologico disposto coattivamente come modalità di ispezione personale

Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996 il ricorrente in Cassazione ha sostenuto che sarebbe inutilizzabile il risultato dell’esame radiografico dell’addome a cui era stato sottoposto - da cui era emersa la presenza di tre corpi estranei - in quanto effettuato senza il suo consenso, ciò che aveva portato alla condanna per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

La Cassazione ha innanzitutto rilevato che con la citata pronuncia della Consulta "è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, relativo alla perizia, nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi. La Corte ha infatti ritenuto che la disposizione in questione, stante la sua genericità e la conseguente indeterminatezza delle misure coattive che possono essere disposte nell’ambito degli accertamenti peritali, consente in sostanza ogni tipo di provvedimento coercitivo astrattamente riconducibile alla nozione di "provvedimento necessario per l’esecuzione delle operazioni peritali", e dunque si pone in contrasto con la riserva di legge prevista dall’articolo 13, co.2, della Costituzione, disposizione che, per quanto qui rileva, non ammette forma alcuna di limitazione della libertà personale se non "nei casi e modi stabiliti dalla legge". La assoluta genericità di formulazione della norma e la totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali, mediante l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale, nonché l’assenza di ogni precisazione circa la tipologia delle misure restrittive adottabili, hanno imposto, secondo i giudici della Consulta, la  dichiarazione suddetta".

Del tutto diversa è la situazione del caso sottoposto alla Cassazione, dovendosi ricomprendere l’effettuazione dell’accertamento radiografico nell’ambito delle facoltà inerenti all’ispezione personale dell’indagato.

"L’ispezione personale, come è noto, è mezzo di ricerca della prova che consente di procedere ad un controllo, anche coattivo, di una persona, controllo oggettivamente delimitato dalla sua stessa essenza nei limiti dell"’inspicere", e che in tale ambito deve rispettare l’obbligo di una esecuzione rispettosa della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona che vi è sottoposta (art.245 co.2, cpp). L’effettuazione di un esame radiografico ben può rientrare, ad avviso del Collegio, nelle modalità esecutive dell’ispezione dato che la radiografia consente soltanto una estensione del controllo attuabile che, attraverso l’uso della tecnica radiologica (o anche di altra tecnica), non è limitato al solo aspetto esterno dell’ indagato ma è esteso anche all’ "ispezione" all’interno del corpo umano.

"In ciò non è ravvisabile alcuna violazione della riserva di legge; infatti, da un lato, l’ispezione è atto tipico disciplinato dal codice di rito e, dall’altro, esso non risulta, a differenza della perizia, indeterminato e generico quanto agli ulteriori poteri di accertamento autorizzabili dal magistrato, dal momento che per la stessa natura ed essenza del mezzo in considerazione, i poteri sono oggettivamente limitati a quelli che permettono un esame della persona che vi è sottoposta, nulla di più e nulla di meno essendo possibile con l’ispezione. Risultano - secondo la Cassazione - rispettati i due parametri -della riserva di legge e di giurisdizione -richiesti dall’articolo 13 della Costituzione per la legittima limitazione della libertà personale".

Prosegue la Cassazione:

"Né l’atto puo’ ritenersi vietato sotto il profilo dell’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute e vieta ogni forma di trattamento medico obbligatorio non previsto da apposita disposizione di legge. Ed invero - fermo restando anche a tale riguardo la necessità del rispetto della riserva di legge, che, per quanto sopra detto, risulta nella specie osservata - già da tempo la Corte Costituzionale ha precisato (sentenza n. 307 del 1990 e n.258 del 1994) che la norma impone altresì l’osservanza dei limiti derivanti dal rispetto della persona umana; con la precisazione tuttavia che sono al di fuori di tale limite, e non sono dunque incompatibili con l’articolo 32 della Costituzione, quei trattamenti che hanno conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

In tali limiti si pone, ad avviso della Corte, la sottoposizione ad una radiografia, tecnica ormai largamente sperimentata e controllata e di uso assolutamente comune e tale che -come peraltro questa Corte ha già avuto modo di precisare con giurisprudenza risalente al precedente codice di rito (sez. I 27.2.1989 n,498, Salvan rv. 180897) ma esprimente un principio tuttora valido e che il Collegio condivide -usato secondo corrette metodologie e da persone dotate delle necessarie cognizioni mediche e tecniche, comporta un’esposizione assolutamente irrilevante alle radiazioni che non presentano alcun pericolo di danno per la salute e per l’incolumita’ fisica dello imputato.

Può inoltre ulteriormente osservarsi, a sostegno di quanto qui sostenuto, che l’esame radiografico si pone, in casi in cui come nella specie si debba accertare la presenza di corpi estranei che possono risultare dannosi per lo stesso soggetto che ne è portatore, come strumento da cui può derivare la tutela della salute di chi vi è sottoposto; mentre, nei casi in cui l’esame radiografico venga effettuato al fine di accertare l’età del soggetto (Cass, 10.3.2003 n.18336 Sajfiddine rv. 225211), esso si rivela utile nell’interesse della collettività; e di tanto occorre tenere conto nel bilanciamento dei diversi interessi alla cui tutela sono poste le norme costituzionali".

Ciò premesso in diritto, la Cassazione ritorna al caso di specie, rilevando che "risulta dagli atti che la Guardia di finanza ha sottoposto a controllo il ricorrente ai sensi dell’articolo 103 DPR 309/90 all’interno della stazione ferroviaria di La Spezia e ne ha ordinato la perquisizione, evidentemente ritenendo applicabile il primo comma di tale norma che consente, nei limiti degli spazi doganali, le visite, ispezioni e controlli di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico in materia doganale (DPR 23 gennaio 1973 n.43). Peraltro, qualora tale disposizione non dovesse ritenersi applicabile in relazione al luogo in cui si sono svolti i fatti, l’attività svolta dalla Guardia di Finanza è del tutto lecita in quanto rientrante in quella volta alla identificazione e perquisizione secondo gli articoli 349 e 353 Codice Procedura Penale, perquisizione effettivamente effettuata senza contestazione alcuna al riguardo, essendo le censure svolte dal ricorrente solo attinenti alla sua sottoposizione forzata all’ esame radiologico. Infatti, poiché era emerso il sospetto che il ricorrente potesse nascondere sostanza stupefacente all’interno del proprio corpo ma l’interessato rifiutava di sottoporsi ai controlli necessari, la polizia giudiziaria si è rivolta al pubblico ministero di turno che autorizzava l’effettuazione coattiva dell’esame radiografico da parte di un medico competente e l’esame veniva compiuto al locale pronto soccorso. Risultano dunque rispettate le modalità operative previste per l’ispezione corporale (esecuzione da parte di un medico ex art. 245, co.3, cpp), nel cui ambito, per quanto sopra detto deve ritenersi compresa anche la possibilità di disporre un esame radiologico coattivo ed il provvedimento impugnato correttamente ha ritenuto convalidabile l’arresto operato sulla base dei risultati dell’esame radiologico".

Ne consegue che, come massimato dalla Cassazione: "L’accertamento radiografico disposto coattivamente, ed eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, rientra nelle legittime modalità di svolgimento dell’ispezione personale, la cui disciplina consente di procedere al controllo anche coattivo della persona, a nulla rilevando che attraverso l’uso della tecnica il controllo sia esteso all’interno del corpo umano".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 2 dicembre 2005 - 17 febbraio 2006, n. 6284: Prove - Ispezione personale - Esame radiologico coattivo - Ammissibilità).

Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996 il ricorrente in Cassazione ha sostenuto che sarebbe inutilizzabile il risultato dell’esame radiografico dell’addome a cui era stato sottoposto - da cui era emersa la presenza di tre corpi estranei - in quanto effettuato senza il suo consenso, ciò che aveva portato alla condanna per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

La Cassazione ha innanzitutto rilevato che con la citata pronuncia della Consulta "è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, relativo alla perizia, nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi. La Corte ha infatti ritenuto che la disposizione in questione, stante la sua genericità e la conseguente indeterminatezza delle misure coattive che possono essere disposte nell’ambito degli accertamenti peritali, consente in sostanza ogni tipo di provvedimento coercitivo astrattamente riconducibile alla nozione di "provvedimento necessario per l’esecuzione delle operazioni peritali", e dunque si pone in contrasto con la riserva di legge prevista dall’articolo 13, co.2, della Costituzione, disposizione che, per quanto qui rileva, non ammette forma alcuna di limitazione della libertà personale se non "nei casi e modi stabiliti dalla legge". La assoluta genericità di formulazione della norma e la totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali, mediante l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale, nonché l’assenza di ogni precisazione circa la tipologia delle misure restrittive adottabili, hanno imposto, secondo i giudici della Consulta, la  dichiarazione suddetta".

Del tutto diversa è la situazione del caso sottoposto alla Cassazione, dovendosi ricomprendere l’effettuazione dell’accertamento radiografico nell’ambito delle facoltà inerenti all’ispezione personale dell’indagato.

"L’ispezione personale, come è noto, è mezzo di ricerca della prova che consente di procedere ad un controllo, anche coattivo, di una persona, controllo oggettivamente delimitato dalla sua stessa essenza nei limiti dell"’inspicere", e che in tale ambito deve rispettare l’obbligo di una esecuzione rispettosa della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona che vi è sottoposta (art.245 co.2, cpp). L’effettuazione di un esame radiografico ben può rientrare, ad avviso del Collegio, nelle modalità esecutive dell’ispezione dato che la radiografia consente soltanto una estensione del controllo attuabile che, attraverso l’uso della tecnica radiologica (o anche di altra tecnica), non è limitato al solo aspetto esterno dell’ indagato ma è esteso anche all’ "ispezione" all’interno del corpo umano.

"In ciò non è ravvisabile alcuna violazione della riserva di legge; infatti, da un lato, l’ispezione è atto tipico disciplinato dal codice di rito e, dall’altro, esso non risulta, a differenza della perizia, indeterminato e generico quanto agli ulteriori poteri di accertamento autorizzabili dal magistrato, dal momento che per la stessa natura ed essenza del mezzo in considerazione, i poteri sono oggettivamente limitati a quelli che permettono un esame della persona che vi è sottoposta, nulla di più e nulla di meno essendo possibile con l’ispezione. Risultano - secondo la Cassazione - rispettati i due parametri -della riserva di legge e di giurisdizione -richiesti dall’articolo 13 della Costituzione per la legittima limitazione della libertà personale".

Prosegue la Cassazione:

"Né l’atto puo’ ritenersi vietato sotto il profilo dell’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute e vieta ogni forma di trattamento medico obbligatorio non previsto da apposita disposizione di legge. Ed invero - fermo restando anche a tale riguardo la necessità del rispetto della riserva di legge, che, per quanto sopra detto, risulta nella specie osservata - già da tempo la Corte Costituzionale ha precisato (sentenza n. 307 del 1990 e n.258 del 1994) che la norma impone altresì l’osservanza dei limiti derivanti dal rispetto della persona umana; con la precisazione tuttavia che sono al di fuori di tale limite, e non sono dunque incompatibili con l’articolo 32 della Costituzione, quei trattamenti che hanno conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

In tali limiti si pone, ad avviso della Corte, la sottoposizione ad una radiografia, tecnica ormai largamente sperimentata e controllata e di uso assolutamente comune e tale che -come peraltro questa Corte ha già avuto modo di precisare con giurisprudenza risalente al precedente codice di rito (sez. I 27.2.1989 n,498, Salvan rv. 180897) ma esprimente un principio tuttora valido e che il Collegio condivide -usato secondo corrette metodologie e da persone dotate delle necessarie cognizioni mediche e tecniche, comporta un’esposizione assolutamente irrilevante alle radiazioni che non presentano alcun pericolo di danno per la salute e per l’incolumita’ fisica dello imputato.

Può inoltre ulteriormente osservarsi, a sostegno di quanto qui sostenuto, che l’esame radiografico si pone, in casi in cui come nella specie si debba accertare la presenza di corpi estranei che possono risultare dannosi per lo stesso soggetto che ne è portatore, come strumento da cui può derivare la tutela della salute di chi vi è sottoposto; mentre, nei casi in cui l’esame radiografico venga effettuato al fine di accertare l’età del soggetto (Cass, 10.3.2003 n.18336 Sajfiddine rv. 225211), esso si rivela utile nell’interesse della collettività; e di tanto occorre tenere conto nel bilanciamento dei diversi interessi alla cui tutela sono poste le norme costituzionali".

Ciò premesso in diritto, la Cassazione ritorna al caso di specie, rilevando che "risulta dagli atti che la Guardia di finanza ha sottoposto a controllo il ricorrente ai sensi dell’articolo 103 DPR 309/90 all’interno della stazione ferroviaria di La Spezia e ne ha ordinato la perquisizione, evidentemente ritenendo applicabile il primo comma di tale norma che consente, nei limiti degli spazi doganali, le visite, ispezioni e controlli di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico in materia doganale (DPR 23 gennaio 1973 n.43). Peraltro, qualora tale disposizione non dovesse ritenersi applicabile in relazione al luogo in cui si sono svolti i fatti, l’attività svolta dalla Guardia di Finanza è del tutto lecita in quanto rientrante in quella volta alla identificazione e perquisizione secondo gli articoli 349 e 353 Codice Procedura Penale, perquisizione effettivamente effettuata senza contestazione alcuna al riguardo, essendo le censure svolte dal ricorrente solo attinenti alla sua sottoposizione forzata all’ esame radiologico. Infatti, poiché era emerso il sospetto che il ricorrente potesse nascondere sostanza stupefacente all’interno del proprio corpo ma l’interessato rifiutava di sottoporsi ai controlli necessari, la polizia giudiziaria si è rivolta al pubblico ministero di turno che autorizzava l’effettuazione coattiva dell’esame radiografico da parte di un medico competente e l’esame veniva compiuto al locale pronto soccorso. Risultano dunque rispettate le modalità operative previste per l’ispezione corporale (esecuzione da parte di un medico ex art. 245, co.3, cpp), nel cui ambito, per quanto sopra detto deve ritenersi compresa anche la possibilità di disporre un esame radiologico coattivo ed il provvedimento impugnato correttamente ha ritenuto convalidabile l’arresto operato sulla base dei risultati dell’esame radiologico".

Ne consegue che, come massimato dalla Cassazione: "L’accertamento radiografico disposto coattivamente, ed eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, rientra nelle legittime modalità di svolgimento dell’ispezione personale, la cui disciplina consente di procedere al controllo anche coattivo della persona, a nulla rilevando che attraverso l’uso della tecnica il controllo sia esteso all’interno del corpo umano".

Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 2 dicembre 2005 - 17 febbraio 2006, n. 6284: Prove - Ispezione personale - Esame radiologico coattivo - Ammissibilità).