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Capo I – Disposizioni generali

Art. 2222

Contratto d’opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [Codice civile 2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [Codice civile 1655].

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Art. 2223

Prestazione della materia

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [Codice civile 1470, 1658].

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Art. 2224

Esecuzione dell’opera

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite [Codice civile 1662] dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni [Codice civile 1454].

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento dei danni [Codice civile 1218].

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Art. 2225

Corrispettivo

Il corrispettivo [Codice civile 2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [Codice civile 1657] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [Codice civile 1709, 1755, 2233].

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Art. 2226

Difformità e vizi dell’opera

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [Codice civile 1578], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [Codice civile 1512, 1665, 1745].

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti [Codice civile 1490, 1667] al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta [Codice civile 1495, 2964]. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668 [Codice civile 2946].

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Art. 2227

Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 2224], ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [Codice civile 1372, 1671, 2237].

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Art. 2228

Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [Codice civile 1464], il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta [Codice civile 1672, 2231, 2237].

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