Art. 145
Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 41] il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza [Codice civile 144] o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
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