Art. 146
Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [Codice civile 144] rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione [Codice civile 150, 151] o di annullamento o di scioglimento [Codice civile 149] o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro [Codice di procedura civile 670] dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
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