Art. 15
Cause relative a beni immobili
Il valore delle cause relative a beni immobili [Codice civile 812; Codice di procedura civile 21] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
per duecento per le cause relative alla proprietà;
per cento per le cause relative all’usufrutto [Codice civile 978], all’uso, [Codice civile 1021], all’abitazione [Codice civile 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta [Codice civile 948, 959, 1079];
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [Codice civile 1027].
Il valore delle cause per il regolamento di confini [Codice civile 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti [Codice di procedura civile 14], e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [Codice di procedura civile 9].