Art. 15-bis
Esecuzione forzata
(Testo in vigore dal 31 ottobre 2025)
Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.
Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.
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