Art. 16
Esecuzione forzata
[Per la consegna e il rilascio di cose [Codice civile 2930; Codice di procedura civile 605] e per l’espropriazione forzata di cose mobili [Codice di procedura civile 513] e di crediti [Codice di procedura civile 543] è competente il pretore [Codice di procedura civile 7, 26, 311, 480, 482, 484, 492, 548].
Per l’espropriazione forzata di cose immobili [Codice di procedura civile 555] è competente il tribunale [Codice civile 2861, 2891; Codice di procedura civile 21, 26, 484].
Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano [Codice di procedura civile 556], per la espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare [Codice civile 2931] e di non fare [Codice civile 2933] è competente il pretore.]