Art. 40
Connessione
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [Codice di procedura civile 31, 274], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio [Codice di procedura civile 152] per la riassunzione [Codice di procedura civile 50; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [Codice di procedura civile 39].
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza [Codice di procedura civile 183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale.