Art. 41
Regolamento di giurisdizione
Finché la causa non sia decisa nel merito [Codice di procedura civile 277] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione [Codice di procedura civile 360, n. 1, 362, n. 1, 374] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [Codice di procedura civile 382, 386] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione [Codice di procedura civile 37] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].