Art. 617
Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [Codice di procedura civile 479, 484].
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione [Codice di procedura civile 491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [Codice civile 2929; Codice di procedura civile 630; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 186; Codice della navigazione 668].