Art. 618
Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza dà con ordinanza [Codice di procedura civile 487] i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.