Art. 600
Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati [Codice di procedura civile 485], provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore [Codice civile 718, 1114].
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile [Codice civile 713, 1116; Codice di procedura civile 601, 784; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 180, 181], salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.
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