Art. 601
Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa [Codice di procedura civile 623] finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 181].
Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
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