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Art. 324 - Procedimento di riesame

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Rassegna giurisprudenziale

Procedimento di riesame (art. 324)

Presentazione della richiesta di riesame

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero (SU, 47374/2017).

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata, ai sensi dell'art. 324, commi 1-5, presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Tuttavia, non vi è necessità di presentare l'atto di impugnazione proprio presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso tribunale, atteso che la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non può dare luogo a questioni di competenza tali da influire sulle modalità di presentazione delle impugnazioni, in quanto tra le diverse cancellerie all'interno del tribunale - ad esempio, quella del giudice per le indagini preliminari e quella del dibattimento tribunale o quella del riesame – non può esservi distinzione processualmente rilevante, proprio perché si tratta di articolazioni organizzative del medesimo ufficio giudiziario ed essendo priva di rilievo esterno la distribuzione dei compiti a fini organizzativi tra le diverse cancellerie di quello stesso ufficio giudiziario. (fattispecie relativa ad impugnazione depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, cioè presso il giudice a quo, anziché a quella della sezione del riesame del medesimo tribunale) (Sez. 6, 10804/2021).

Legittimazione alla presentazione della richiesta di riesame

In tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto la "res" rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all'adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene (Sez. 3, 43625/2021).

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (Sez. 3, 35072/2016).

La legittimazione dell’indagato a chiedere la restituzione del bene o a presentare impugnazione contro il provvedimento di vincolo cautelare non presuppone necessariamente che il soggetto sia titolare in prima persona del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa sottoposta a misura cautelare, se, comunque, la restituzione di questa all’avente diritto consente all’istante, sulla base di un titolo giuridico o di un rapporto di fatto giuridicamente rilevante, di recuperare la disponibilità di quanto in sequestro (Sez. 6. 43133/2017).

In caso di sequestro di cose non specificate nel relativo decreto, non seguito da convalida, l’interessato non può esperire il rimedio del riesame, che è quindi, se proposto, inammissibile potendo soltanto formulare, come puntualmente ricordato dal tribunale, richiesta di restituzione e, in caso di mancato accoglimento di questa, opposizione al giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, 39040/2013).

Atti trasmessi dall’autorità che procede

L’AG procedente deve trasmettere al tribunale cautelare “gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame” (art. 324, comma 3), con la conseguenza che non è affatto richiesta (anche) la trasmissione delle cose sequestrate che, qualora necessarie per l’esercizio dei diritti di difesa, può essere comunque oggetto di specifica e comprovata richiesta, nella specie mancante.

Siffatta possibilità è resa possibile, in materia di riesame cd. “reale”, proprio dal fatto che la trasmissione degli atti può essere frazionata, non contemplando l’art. 324 una fattispecie di caducazione della misura per inosservanza del termine perentorio di cinque giorni che decorre dalla comunicazione all’AG procedente dell’avviso di presentazione della richiesta di riesame esclusivamente per la riesaminabilità delle misure cautelari coercitive, come previsto dall’art. 309, comma 5.

Si applica cioè il principio secondo il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309 comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, che ha natura meramente ordinatoria sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione (SU, 26268/2013).

Avviso dell’udienza e relativo termine

I tre giorni di cui al termine ex art. 324 comma 6 (che debbono intercorrere tra la comunicazione o notificazione dell’avviso della data di udienza e quest’ultima) debbono intendersi come interi e liberi.

L’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (SU, 8881/2002).

Motivi nuovi

Non è consentito con i motivi nuovi dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione (Sez. 5, 14991/2012).

Valutazione spettante al TDR

In sede di impugnazioni de libertate, il tribunale cautelare deve valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, eventualmente presentata, e deve indicare, sia pure sommariamente, la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, che è incompatibile con l'incidente cautelare, non potendo, per il resto, pretermettere l'esame di elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento ai quali, sussistendo un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti e alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il solo generico richiamo alla consulenza tecnica del pubblico ministero e agli altri atti di polizia giudiziaria quanto il solo generico richiamo a consulenze della difesa (Sez. 3, 30296/2021).

Il compito del TDR è quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del PM, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (Sez. 6, 49478/2015).

La valutazione richiesta al TDR non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al “fumus commissi delicti” (Sez. 3, 7242/2011).

La proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa in sede di riesame se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato, a nulla rilevando una eventuale revoca della misura cautelare personale dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto quest’ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali (Sez. 2, 52255/2016).

È illegittima l’ordinanza con cui il TDR, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del PM ai sensi del comma 1 dell’art. 321, confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2, atteso che in tal modo lo stesso non si limita – com’è nel suo potere – ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato (Sez. 5, 54186/2016).

Contestazione sulla proprietà

Il giudice penale a cui venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, e a mantenere il sequestro (Sez. 2, 38418/2015).

La restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura, va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella – conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere – che va disposta in favore dell’avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell’art. 324, comma 8 (Sez. 2, 51753/2013).

Ove in sede di riesame attivato contro un sequestro preventivo emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto alla misura, ex art. 324 comma 8, il Tribunale deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento (Sez. 2, 28555/2013).

Termini per la decisione

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma 10 deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma 10 dalla L. 47/2015 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (SU, 18954/2016).

Divieto di restituzione

In materia di sequestro probatorio di prodotti a base di "cannabis sativa L", il provvedimento di sequestro non può in ogni caso essere revocato in base al combinato disposto dell'art. 324, comma 7, che impedisce la restituzione dei beni di cui all'art. 240, comma 2, c.p., in quanto la detenzione della cannabis sativa sia pur in termini di probabilità integra reato, essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto delle effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato come il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro della sostanza illecitamente coltivata ritenendo esaurite le esigenze probatorie e rilevando non potersi tutelare le esigenze preventive in mancanza della richiesta di sequestro preventivo, ha violato i richiamati principi di diritto rendendo illegittimamente disponibile una res destinata alla confisca obbligatoria) (Sez. 6, 38876/2021).

Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen. ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l’art. 240, secondo comma, cod. pen., comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (SU, 40847/2019).