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Art. 441-bis - Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.

2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato (art. 441-bis)

Il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza di ammissione sicché, fino a tale momento formale, non è precluso al PM il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall’art. 441-bis (Sez. 3, 14433/2013).

Nell’ipotesi in cui la richiesta di rito abbreviato si innesti su una richiesta di giudizio immediato (o anche di emissione di decreto penale di condanna), vi è un vaglio di ammissibilità, operato dal giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del PM, concernente i requisiti formali della richiesta; in caso di ritenuta ammissibilità, all’udienza fissata con decreto “de plano” si procederà, poi, da parte di un diverso giudice, in contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta, con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato. In altri termini, con il decreto di fissazione dell’udienza per il rito abbreviato, il giudice si limita a valutare la regolarità formale della richiesta, ma non procede ancora all’apertura del giudizio abbreviato, il quale si apre soltanto con l’emanazione, in udienza, della relativa ordinanza ammissiva.

Del resto, se il momento iniziale del giudizio abbreviato fosse da individuare nel decreto di fissazione dell’udienza emanato “de plano”, l’imputato sarebbe privato della facoltà di precisare gli esatti termini della richiesta di giudizio abbreviato in contraddittorio fra le parti; con la conseguenza che sarebbe vanificata la finalità deflattiva del rito, coerente con il principio di ragionevole durata del processo.

Ne discende che, sia nel rito abbreviato condizionato, sia in quello non condizionato, il decreto di fissazione dell’udienza e l’ordinanza ammissiva del rito hanno due funzioni diverse, tanto che all’udienza fissata l’imputato ha la possibilità di convertire la richiesta di abbreviato non condizionato in richiesta di abbreviato condizionato.

Tale principio ha sicura valenza generale. Si è così affermato che il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza di ammissione sicché, fino all’adozione dell’ordinanza di ammissione, non è precluso al PM il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall’art. 441- bis (Sez. 4, 27564/2017).

L’art. 441-bis trova applicazione solo nell’ambito del giudizio abbreviato e cioè solo dopo l’emanazione dell’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, e non anche dopo la semplice emanazione del decreto con cui de plano viene fissata l’udienza per l’emanazione di tale ordinanza.

Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe alla conclusione che, nel caso di richiesta di giudizio immediato da parte del PM e di conseguente richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato, sarebbe definitivamente preclusa al PM, anche prima dell’apertura del giudizio abbreviato, ogni modificazione dell’imputazione (Sez. 3, 14433/2014).

Una volta che sia stato instaurato il giudizio abbreviato cosiddetto “semplice”, non è consentito che PM proceda a modificare l’imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell’originaria imputazione (Sez. 3, 45646/2013).

È indubbio che, a mente del disposto degli artt. 441, comma 1 (che esclude in via generale l’applicabilità nel giudizio abbreviato delle disposizioni sulle modificazioni dell’imputazione prevista per l’udienza preliminare dall’art. 423) e 441-bis, nel giudizio abbreviato il PM può procedere alle contestazioni di cui all’art. 423, comma 1 (relative, cioè al fatto diverso, al reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b, o a una circostanza aggravante) esclusivamente nei casi in cui si proceda nelle forme del giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (ex art. 438, comma 5) ovvero allorché, avendo il giudice riconosciuto «di non poter decidere allo stato degli atti», sia stata disposta, anche d’ufficio, l’assunzione di ulteriori elementi «necessari ai fini della decisione», a norma dell’art. 441, comma 5 (Sez. 1, 25883/2015).

Nello svolgimento del giudizio abbreviato, trovano applicazione le disposizioni dettate per l’udienza preliminare ad esclusione di quelle di cui agli artt. 422 e 423, di talché al PM è preclusa la possibilità di procedere a modificazioni della imputazione ex art. 423, tanto nel caso in cui il fatto risulti diverso quanto in quello in cui risulti un fatto nuovo (ipotesi nella quale è comunque necessario il consenso dell’imputato).

Nel giudizio abbreviato ordinario senza alcuna integrazione istruttoria, è dunque preclusa qualsiasi modifica del capo di imputazione perché, avendo l’imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti e la violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della sentenza.

Alla stregua del disposto dall’art. 441-bis comma 1, (che per vero l’art. 423, richiama solo il comma 1), la norma di cui all’art. 423 può trovare applicazione nei soli casi in cui si proceda ad attività istruttoria integrativa, sia su iniziativa dell’imputato che abbia avanzato richiesta di rito abbreviato condizionato accolta dal giudicante ex art. 438 comma 5, sia su impulso del giudice che abbia attivato i propri poteri istruttori a norma dell’art. 441 comma 5 (Sez. 4, 50085/2015).