POLIZIA GIUDIZIARIA
Riferimenti alle disposizioni di attuazione del codice
Art. 5 Att.: (composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)
Art. 6 Att.: (costituzione dell’organico delle sezioni)
Art. 7 Att.: (ripianamento organico e posti vacanti)
Art. 8 Att.: (assegnazione alle sezioni)
Art. 9 Att.: (direzione e coordinamento delle sezioni)
Art. 10 Att.: (stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)
Art. 11 Att.: (trasferimenti del personale delle sezioni)
Art. 12 Att.: (servizi di polizia giudiziaria)
Art. 13 Att.: (servizi operanti in ambìto più vasto del circondario)
Art. 14 Att.: (allontanamento dei dirigenti dei servizi)
Art. 15 Att.: (promozioni)
Art. 16 Att.: (sanzioni disciplinari)
Art. 17 Att.: (procedimenti disciplinari)
Art. 18 Att.: (ricorso)
Art. 19 Att.: (sospensione cautelare)
Art. 20 Att.: (disposizione transitoria)
Note introduttive
Il titolo III, secondo una corretta progressione sistematica, regola l’organizzazione e le funzioni della PG subito dopo la “presentazione” del PM.
È palese infatti la fisiologica connessione tra l’organo responsabile delle indagini preliminari e dell’esercizio dell’azione penale e le agenzie investigative che ne rappresentano il braccio operativo.
In sintonia con l’art. 109 Cost., il legislatore ha reso effettivo il precetto della subordinazione della PG all’AG ma ha lasciato alla prima margini consistenti di autonomia, affidandole la responsabilità generale di “prendere notizia dei reati” e quella specifica di compiere tutte le attività funzionali indispensabili nella primissima fase delle indagini.
Successive parti del codice (artt. 347/357), alle quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti, disciplinano nel dettaglio le specifiche attività della PG con l’obiettivo di renderle conformi agli standard di correttezza istituzionale e alle garanzie per chi ne subisce gli effetti che è lecito attendersi in un ordinamento democratico.