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Art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1.

 

Rassegna giurisprudenziale

Subordinazione della polizia giudiziaria (art. 59)

Si rinvia alla giurisprudenza riportata negli altri articoli di questa sezione.