Art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1.
Rassegna giurisprudenziale
Subordinazione della polizia giudiziaria (art. 59)
Si rinvia alla giurisprudenza riportata negli altri articoli di questa sezione.